Art. 75 — Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. Leggi il testo vigente →

Alle controversie che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pendono davanti alla Commissione tributaria centrale, o per le quali pende il termine per il ricorso davanti a tale organo, continuano ad applicarsi le norme vigenti, salvo quanto disposto nei commi seguenti. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto nessuna delle parti ha proposto istanza di trattazione a norma dell'art. 73, comma 2, il giudizio davanti alla Commissione tributaria centrale si estingue, e si applica il comma 4 dell'art. 73. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione. Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro il 31 dicembre 1995 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria regionale o provinciale secondo le nuove disposizioni. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/1998

    Ha colpito questo articolo
    16 aprile 1998

    Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale è il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, che è chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 75 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 317/1998

    Questione infondata
    22 luglio 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 75 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art75 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari