Art. 75 — Controversie pendenti davanti alla Commissione tributaria centrale

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(( Alle controversie che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla commissione tributaria centrale si estingue. L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28. )) Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di trattazione di cui al comma precedente, possono chiedere nello stesso termine l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile convertendo il ricorso alla Commissione tributaria centrale in ricorso per cassazione contro la decisione impugnata, osservate per il resto tutte le norme del codice di procedura civile per il procedimento davanti alla Corte di cassazione. Se non e' stato richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione e l'istanza di trattazione e' presentata nei termini, il procedimento prosegue davanti alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione ((entro i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)) applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano per i ricorsi presentati alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427)). La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine di cui al comma 4 per trasmettere i fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle commissioni tributarie regionale o provinciale.

Testo in vigore dal 30 ottobre 1993 al 28 novembre 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 111/1998

    Ha colpito questo articolo
    16 aprile 1998

    Dal momento che legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale è il singolo giudice monocratico, anche se appartenente ad organo collegiale, con riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti nell'ambito della propria competenza; e che nel sistema del processo tributario sono attribuiti al presidente delle commissioni tributarie specifici poteri, tra cui anche quello di dichiarare l'estinzione del processo con previsione di reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio, il presidente della commissione tributaria centrale è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale della norma, che è chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di estinzione del processo per mancata presentazione dell'istanza di trattazione. - S. n. 204/1997; O. nn. 436/1994, 503/1995, 295/1996. red.: S. Di Palma

    Art. 75 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 317/1998

    Questione infondata
    22 luglio 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lett. h), d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv., con modif., nella l. 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la norma è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sent. n. 111 del 1998, nella parte in cui non prevede che il termine (di sei mesi) per la presentazione dell'istanza di trattazione decorra dalla data della ricezione dell'avviso contenente l'indicazione dell'onere di proposizione dell'istanza stessa. - S. n. 111/1998. red.: S. Di Palma

    Art. 75 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1993 al 30 ottobre 1993. 78 parole tolte, 216 parole aggiunte.

Alle controversie chetolto: , alla data di tolto: entrata in vigore del presente decreto, aggiunto: cui all'articolo 72 pendono davanti alla tolto: Commissione tributaria centrale, aggiunto: commissione tributaria centrale o per le quali pende il termine per tolto: il ricorso davanti a tale aggiunto: l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le tolto: norme vigenti, salvo quanto disposto nei commi seguenti. Se entro sei mesi dall'entrata aggiunto: disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni e integrazioni. Relativamente alle controversie pendenti o per le quali pende il termine alla data di entrata in vigore del tolto: presente decreto nessuna delle parti ha proposto aggiunto: decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, il ricorrente e qualsiasi altra parte sono tenuti, entro sei mesi dalla predetta data, a proporre alla segreteria della commissione tributaria centrale apposita istanza di trattazione tolto: a norma dell'art. 73, comma 2 aggiunto: contenente gli estremi della controversia e del procedimento. L'istanza potra' essere sottoscritta dalla parte o dal suo precedente difensore, se nominato, e deve essere notificata o spedita o consegnata alla segreteria della commissione tributaria centrale nei modi previsti dall'articolo 20; in difetto, il giudizio davanti alla tolto: Commissione aggiunto: commissione tributaria centrale si estinguetolto: , e si applica il comma 4 dell'art. 73aggiunto: . L'estinzione e' dichiarata dal presidente della sezione, dopo aver verificato che non sia stata depositata in segreteria l'istanza di trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di cassazione a seguito della richiesta di esame a norma del comma seguente. Contro il decreto del Presidente, di cui viene data comunicazione alle parti, e' ammesso reclamo al collegio nei modi e nei termini previsti dall'articolo 28. Le parti che hanno proposto ricorso alla Commissione centrale, anziche' presentare l'istanza di … alla Commissione tributaria centrale, che provvede alla sua definizione mediante deposito della decisione entro tolto: il 31 dicembre 1995 aggiunto: i termini di cui all'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 applicando le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente … alla Commissione tributaria centrale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. tolto: In caso di rinvio disposto dalla Commissione tributaria centrale la riassunzione deve essere fatta davanti alla commissione tributaria regionale o provinciale secondo le nuove disposizioni aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993, N. 427. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare anche oltre il termine …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art75 · fonte del testo

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