Corte costituzionale

Sentenza n. 111/1998

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/04/1998 · relatore Riccardo Chieppa

Norme in gioco

dichiarata illegittima

citata

  • art. 30legge 55/1994

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 2,

secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni

sul processo tributario in attuazione della delega al Governo

contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come

modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h) del d.-l. 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre

1993, n. 427 e dall'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477

(Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione

tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul valore aggiunto),

convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, e dell'art. 30, comma 1,

lettera u) in relazione alla lettera t) della legge 30 dicembre 1991,

n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per

razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento;

disposizioni per la rivalutazione obbligatoria di beni immobili delle

imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione

agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della

Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),

promossi con 19 ordinanze emesse in data 10 gennaio 1995 (n. 4

ordinanze), 7 giugno 1994, 9 maggio 1995, 7 febbraio 1995, 5 luglio

1994, 26 settembre 1995 (n. 10 ordinanze), 20 settembre 1994,

iscritte ai nn. da 144 a 162 del registro ordinanze 1997, e con 13

ordinanze, emesse in data 26 settembre 1995 (n. 11 ordinanze), e 17

ottobre 1995 (n. 2 ordinanze) dalla commissione tributaria centrale,

iscritte ai nn. da 439 a 451 del registro ordinanze 1997, pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 14 e 29, prima serie

speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1998 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con diciannove ordinanze di identico contenuto, emesse tra il

7 giugno 1994 e il 26 settembre 1995 (r.o. nn. da 144 a 162 del

1997), nel corso di altrettanti giudizi ancora pendenti alla data di

entrata in vigore del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, la commissione

tributaria centrale ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992,

n. 546, come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h), del d.-l.

30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29

ottobre 1993, n. 427, il quale prevede che i giudizi pendenti innanzi

alla commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore

del nuovo ordinamento del contenzioso tributario si estinguono

qualora non venga presentata da alcuna delle parti istanza di

trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione), nel termine

decadenziale di sei mesi.

I dubbi di costituzionalità vengono estesi all'art. 30, comma 1,

lettera u), in relazione alla lettera t), della legge di delega 30

dicembre 1991, n. 413, per contrasto con gli stessi articoli della

Costituzione ed "eccesso di potere legislativo".

Si rileva nelle ordinanze che, nel quadro del nuovo ordinamento

processuale tributario, l'art. 73 del decreto legislativo n. 546 del

1992 nella formulazione originaria prevedeva, per il trasferimento

innanzi alle commissioni tributarie di nuova formazione dei processi

già pendenti dinanzi a quelle preesistenti, un'istanza, a pena di

decadenza, in ossequio al criterio dettato dalla legge di delega, ed

il successivo art. 75, comma 2, estendeva la prescrizione ai processi

pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale, mantenuta

transitoriamente in vita dall'art. 42, comma 3, del d.lgs. 31

dicembre 1992, n. 545.

Già in tale originario assetto la normativa considerata prestava

il fianco, secondo il collegio rimettente, a rilievi di

illegittimità, per l'imposizione di un onere decadenziale alle parti

private nel corso di un processo anteriormente avviato, senza la

garanzia di una non necessaria assistenza tecnica, a fronte di una

controparte, l'ufficio tributario, ben più "attrezzato

tecnicamente".

L'onere di cui si tratta, per di più, non avrebbe potuto trovare

valida giustificazione per i processi pendenti innanzi alla

commissione tributaria centrale, in virtù della persistenza, sia

pure transitoria, di questa.

Il d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha poi abrogato l'art. 73 del

decreto-legislativo n. 546 del 1992 e, quindi, soppresso l'onere

delle istanze di trattazione dei processi pendenti e trasferiti ai

nuovi organi del contenzioso tributario (art. 69, comma 3, lettera

f)), ed ha sostituito il comma 2 del successivo art. 75 con una nuova

autonoma disciplina dell'onere decadenziale relativamente ai processi

pendenti dinanzi alla commissione tributaria centrale (art. 69, comma

3, lettera h)).

La nuova formulazione della norma concernente questi ultimi, ad

avviso del giudice a quo da un lato ridurrebbe, irrazionalmente, come

già sottolineato con riguardo al precedente assetto, la garanzia

giurisdizionale delle posizioni giuridiche dedotte in giudizio dalle

parti private, sia in assoluto che nel raffronto con quelle opposte

degli uffici tributari; dall'altro, determinerebbe disparità di

trattamento fra i processi pendenti in primo e in secondo grado, per

i quali l'onere non è più previsto, e quelli pendenti dinanzi alla

commissione tributaria centrale, per i quali, senza ragione

plausibile, esso è mantenuto.

L'intento riposto della norma sarebbe quello di una sollecita

riduzione del contenzioso tributario e di un aumento indebito del

gettito fiscale, senza pregiudizio dei processi pervenuti alla

commissione tributaria centrale per impulso degli uffici tributari, i

quali hanno assolto l'onere sopravvenuto.

La disparità di trattamento si determinerebbe, altresì, tra gli

stessi contribuenti a seconda della rispettiva idoneità personale

al comportamento processuale più adeguato alla tutela delle proprie

ragioni.

2. - La medesima questione è stata sollevata dalla commissione

tributaria centrale con altre tredici ordinanze di identico

contenuto, emesse tra il 26 settembre 1995 e il 17 ottobre 1995 (r.o.

nn. da 439 a 451 del 1997).

3. - Nei giudizi introdotti con le ordinanze sopra indicate, ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri con il

patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per

la inammissibilità o la infondatezza delle questioni.

Sotto il primo profilo, l'Avvocatura ha eccepito che le questioni

sono state sollevate con ordinanza del Presidente e non della sezione

della commissione.

Nel merito, si ricorda nella memoria che l'art. 44 del d.P.R. 26

ottobre 1972, n. 636, norma analoga a quella già impugnata, è stata

ritenuta legittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 63

del 1977. Rispetto alla citata disposizione, quella in oggetto

sarebbe anche meno sospetta, sia perché riguarda soltanto il

giudizio di terzo grado, di ammissibilità più limitata, sia perché

l'ampio termine è stato riaperto anche dopo la scadenza (art. 2 del

d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26 gennaio 1994,

n. 55).

La previsione di sistemi di eliminazione di controversie annose e

spesso ormai prive di rilievo al momento del passaggio ad un nuovo

ordinamento non sarebbe, quando non sia vessatoria, incompatibile con

la garanzia della difesa. Né sarebbe proponibile il confronto tra i

giudizi pendenti in primo e secondo grado, destinati a transitare

nelle nuove commissioni provinciali e regionali, e i procedimenti

pendenti dinanzi alla commissione centrale, che rimarranno innanzi a

tale organo ad esaurimento. Quanto alla pretesa disparità di

trattamento tra contribuente e uffici tributari, si tratterebbe di

una differenza ineliminabile che si porrebbe allo stesso modo a

fronte di tutte le norme sostanziali e processuali, così come quella

tra contribuenti più o meno capaci di difendersi in giudizio per le

loro personali attitudini. Considerato in diritto

1. - Le questioni sottoposte all'esame della Corte dall'ordinanza

del presidente di sezione della commissione tributaria centrale hanno

per oggetto l'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31

dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in

attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge

30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3,

lettera h), del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede che i

giudizi pendenti innanzi alla commissione tributaria centrale alla

data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo sul nuovo

ordinamento del contenzioso tributario si estinguono se non sia

presentata da alcuna delle parti nel termine decadenziale previsto -

sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 331 del

1993

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 30 agosto 1993 -

istanza di trattazione (o, in alternativa, ricorso per cassazione).

Le norme di modifica del predetto art. 75 devono essere meglio

individuate con l'aggiunta dell'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993,

n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi alla commissione

tributaria centrale), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, che

ha nuovamente modificato la decorrenza del termine di cui si tratta.

Viene dedotta la violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione,

per la irrazionale riduzione della garanzia giurisdizionale delle

posizioni giuridiche delle parti private, sia in assoluto sia nel

raffronto con quelle opposte degli uffici tributari, "più attrezzati

tecnicamente". Inoltre, si denuncia il contrasto con l'art. 3 della

Costituzione sotto il profilo della ingiustificata disparità di

trattamento tra processi pendenti in primo e secondo grado, per i

quali l'onere, a seguito delle modifiche di cui al predetto art. 69,

comma 3, lettera h), non è più previsto, e processi pendenti

dinanzi alla commissione tributaria centrale, per i quali esso è

mantenuto; nonché sotto il profilo della ingiustificata disparità

di trattamento tra gli stessi contribuenti, a seconda della

rispettiva idoneità personale al comportamento processuale più

adeguato alla tutela delle proprie ragioni o capacità patrimoniali.

In riferimento agli stessi parametri costituzionali, nonché

all'"eccesso di potere legislativo", viene dedotta l'illegittimità

costituzionale dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla

lettera t), della legge di delega 30 dicembre 1991, n. 413.

2. - È preliminare l'esame della eccezione dell'Avvocatura dello

Stato in ordine alla inammissibilità della questione sollevata con

ordinanza del presidente, e non della sezione, della commissione

tributaria.

È sufficiente, ai fini della dimostrazione della infondatezza

della eccezione, richiamare quanto ripetutamente affermato in ordine

alla sussistenza della legittimazione a rimettere la questione

incidentale di legittimità costituzionale da parte di singolo

giudice monocratico, anche se appartenente a organo collegiale, con

riferimento a questioni concernenti disposizioni che il giudice

stesso deve applicare per l'adozione di provvedimenti rientranti

nell'ambito della propria competenza (sentenza n. 204 del 1997;

ordinanza n. 295 del 1996; ordinanza n. 503 del 1995; ordinanza n.

436 del 1994).

In realtà la legittimazione dell'organo giurisdizionale a proporre

incidente di legittimità costituzionale è ancorata alla rilevanza

concreta ed attuale della questione, che può essere sollevata solo

dal giudice nel momento in cui è chiamato ad applicare la norma

della cui legittimità dubita (sentenza n. 204 del 1997, con

riferimento alla competenza del giudice istruttore a seguito delle

modifiche introdotte dall'art. 88 della legge n. 353 del 1990).

Nel sistema del processo tributario sono attribuiti specifici

poteri al presidente delle commissioni tributarie, tra cui anche

quello di dichiarare l'estinzione del processo, con previsione di

reclamo alla commissione, che viene deciso dal collegio (artt. 27,

28, 41, 45, 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 30, comma 1,

lettera m), della legge 30 dicembre 1991, n. 413; artt. 19, primo

comma, e 27, primo comma del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).

Tale sistema, rispondente a finalità acceleratorie del processo

tributario, prese in considerazione dal legislatore del 1972 e

confermate dai criteri direttivi della legge di delega del 1991 (art.

30, comma 1, lettera g) n. 3, lettera m), della legge 30 dicembre

1991, n. 413), trova riscontro nelle norme transitorie per la

sopprimenda commissione tributaria centrale, che confermano

specificatamente l'attribuzione al presidente di sezione della

competenza a dichiarare l'estinzione del processo (per mancata

presentazione della istanza di trattazione) e la reclamabilità al

collegio nei modi e nei termini di cui al richiamato art. 28 (art.

75, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992).

Non può dubitarsi che il presidente della sezione aveva il potere

di decidere sull'estinzione e doveva applicare la norma denunciata,

essendo l'intervento del collegio solo eventuale, cioè limitato alla

sede di reclamo o al caso di mancata rilevazione da parte del

presidente della sussistenza di causa di estinzione, ovvero alla

ipotesi in cui lo stesso presidente ritenga di rimettere la decisione

della questione, per la particolarità del caso, al giudizio del

collegio. La decisione del presidente sulla estinzione è destinata a

chiudere definitivamente la controversia, in assenza di reclamo:

deve, pertanto, essere affermata la legittimazione dello stesso a

sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma

che è chiamato ad applicare, concernente la dichiarazione di

estinzione del processo.

3. - Nel merito, la sollevata questione di legittimità

costituzionale è priva di fondamento per quanto riguarda l'art 30,

comma 1, lettera u) in relazione alla lettera t) della legge 30

dicembre 1991, n. 413 (legge di delegazione). In ordine alla

previsione di un onere di impulso processuale sotto pena di

estinzione del processo, deve, infatti, confermarsi "che - in linea

di principio - la garanzia costituzionale del diritto di difesa non

preclude al legislatore, nell'occasione della riforma di un

ordinamento processuale, la facoltà di introdurre, con norme

eccezionali e transitorie, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi

pendenti, condizionando ad essi l'ulteriore prosecuzione dei giudizi

stessi. Questa Corte ha più volte affermato che il precetto

costituzionale non impone che il cittadino possa conseguire la tutela

giurisdizionale sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti, e

non vieta quindi che la legge possa subordinare l'esercizio dei

diritti a controlli e condizioni, purché non vengano imposti oneri

tali o non vengano prescritte modalità tali da rendere impossibile o

estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo

svolgimento di attività processuale" (sentenze n. 63 del 1977; n.

113 del 1963; n. 47 del 1964).

Ovviamente, è sempre ammissibile un sindacato sulla ragionevolezza

delle specifiche imposizioni di oneri processuali sanzionati da

decadenze, preclusioni o estinzione del giudizio, in quanto il

riconoscimento della pur ampia discrezionalità del legislatore nel

determinare le speciali caratteristiche dei singoli procedimenti

giudiziali trova un limite nell'esigenza che degli stessi non siano

pregiudicati lo scopo e le funzioni e che non sia compromessa

l'effettività della tutela giurisdizionale.

Del resto, la estinzione del processo per inattività delle parti,

in caso di mancanza di impulso processuale, non rappresenta una

novità in senso assoluto, ritrovandosi in altri procedimenti con

forme e modalità differenziate. Essa, anzi, costituisce, nel

processo amministrativo, attraverso la domanda di fissazione,

strumento normale (permanente e non transitorio) di impulso

processuale e criterio generale dell'ordine di trattazione dei

ricorsi. Pur tuttavia, nello stesso processo amministrativo la

previsione di cui si tratta è stata accompagnata da particolare

cautela in ordine alla decorrenza del termine (che è stato

individuato nel momento della ricezione dell'avviso della segreteria

in occasione di mutamenti di competenze ed istituzione di nuovi

organi: art. 42, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Di conseguenza, è da escludersi il denunciato vizio di

illegittimità costituzionale rispetto ad una norma di legge delega,

che preveda tra i principi e criteri direttivi un siffatto onere di

istanza di trattazione (finalizzata ad una ricognizione della

effettiva situazione di tutti i procedimenti in corso senza

distinzione), lasciando tuttavia al legislatore delegato il compito

di determinarne le ulteriori modalità, anche per quanto riguarda la

decorrenza di un termine (non prefigurato).

4.1. - Occorre ora passare all'esame della questione sollevata, in

riferimento agli stessi parametri, nei riguardi dell'art. 75, comma

2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive

modificazioni, tra le quali, come chiarito, deve includersi anche

l'art. 1 del d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge

26 gennaio 1994, n. 55.

Preliminarmente, sulla base delle suesposte considerazioni, deve

escludersi che vi sia in linea di principio, sul piano

costituzionale, un divieto di introdurre nel processo un onere

generalizzato di istanza di trattazione o di fissazione di udienza,

con comminatoria di estinzione del processo decorso un periodo

ragionevole di inattività processuale.

Ciò posto, deve essere verificato se in concreto, in sede di

previsione dell'istituto della richiesta di trattazione, siano stati

introdotti adempimenti vessatori, di difficile osservanza o insidiose

complicazioni processuali tali da ledere il diritto di difesa delle

parti nel processo, ovvero modalità assolutamente irragionevoli,

tenuto conto dello specifico sistema processuale.

Certamente può convenirsi che l'onere di semplice istanza di

trattazione - specie alla luce di interpretazioni giurisprudenziali

che hanno ravvisato un equivalente dell'istanza anche in qualsiasi

altro atto di impulso processuale proveniente da una parte, come la

presentazione di memoria difensiva o la formale richiesta delle parti

in udienza (prima della scadenza del termine) - non incide sul

diritto di difesa ed è un adempimento né vessatorio, né

ingiustificatamente gravoso per le parti, né di per sé

irragionevole.

Neppure può trarsi argomento per un contrasto con l'effettività

del diritto di difesa da una presunta esiguità del termine per

depositare la istanza di trattazione. Tra l'altro, come già

sottolineato, detto termine, originariamente fissato in sei mesi

dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 546 del

1992, è stato, successivamente, prorogato con spostamento della

decorrenza. Ed infatti, la legge 29 ottobre 1993, n. 427 di

conversione, con modificazioni, del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, ha

fissato la decorrenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore

del medesimo decreto-legge (e quindi la scadenza al 28 febbraio

1994), anziché dalla data di entrata in vigore dell'originario

d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. È pur vero che l'art. l del

successivo d.-l. 26 novembre 1993, n. 477, convertito in legge 26

gennaio 1994, n. 55, ha riportato la decorrenza dei sei mesi alla

data del 15 gennaio 1993: ma l'art. 2 dello stesso decreto-legge ha

poi stabilito una proroga fino al 24 febbraio 1994 in favore di chi

alla scadenza non avesse ancora provveduto.

4.2. - Affermata l'adeguatezza del termine di cui si tratta,

occorre, invece, una più attenta considerazione del profilo della

decorrenza del termine stesso.

Al riguardo deve pervenirsi a conclusioni negative sulla

ragionevolezza della soluzione per ultimo adottata dal legislatore,

limitata a norma transitoria per i soli giudizi pendenti avanti alla

commissione tributaria centrale. Conclusioni alle quali inducono le

considerazioni che non è prevista alcuna correlata comunicazione od

avviso; che il processo tributario è caratterizzato dall'impulso di

ufficio per la sua prosecuzione, una volta instaurato il giudizio,

per il quale non vi era necessità di assistenza tecnica; che

contemporaneamente è eliminata la previsione dell'onere della

domanda di trattazione per i giudizi di primo e secondo grado

(abrogazione dell'art. 73 del decreto legislativo n. 546 del 1992

disposta dall'art. 69, comma 3, lettera f) del d.-l. 30 agosto 1993,

n. 331, convertito in legge 29 ottobre 1993, n. 427).

In altri termini si è in presenza di un sistema di processo

tributario, dominato da una sostanziale uniforme disciplina nei

diversi gradi (v. ora anche art. 30, comma 1, lettera g) n. 1, della

legge 30 dicembre 1991, n. 413), salve specifiche disposizioni

proprie della tipologia del grado, e caratterizzato da semplicità

processuale (anche per la non necessità di assistenza tecnica

secondo il regime processuale del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636) e

dall'impulso di ufficio nella trattazione del ricorso, che può

essere deciso anche indipendentemente dalla comparizione di alcuna

parte, una volta proposta un'azione (nella specie di impugnazione di

decisione di secondo grado). Ove siano stati adempiuti tutti gli

oneri processuali all'epoca vigenti a carico della parte ricorrente,

è manifestamente irragionevole introdurre una innovativa

comminatoria di estinzione per la mancanza di un ulteriore

adempimento di impulso processuale (peraltro alternativo alla

possibilità di trasferire l'esame ad altro organo giurisdizionale),

quando sia configurato come eccezionale e derogatorio, sia rispetto

al sistema processuale nel suo complesso, sia riguardo ai processi

pendenti negli altri gradi della stessa giurisdizione, senza

prevedere che il termine per l'adempimento decorra da un avviso o

comunicazione alle parti interessate.

4.3. - A tale conclusione deve necessariamente giungersi tenendo

presente che in tutti i giudizi pendenti avanti alla commissione

tributaria centrale le parti continuano, senza alcuna limitazione, a

potere essere presenti in giudizio senza assistenza tecnica

indipendentemente dal valore della controversia, in quanto non

trovano attuazione le nuove disposizioni sull'assistenza tecnica

introdotte dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Inoltre, esiste un ragionevole e preciso contestuale affidamento

delle parti allo svolgimento del processo secondo "le disposizioni

vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto

legislativo n. 546 del 1992 (art. 75, comma 4, del decreto

legislativo n. 546 del 1992, in relazione all'art. 30, comma 1,

lettera u), della legge n. 413 del 1991").

Di conseguenza, alla luce dei principi di effettività della tutela

giurisdizionale, nella suindicata situazione e configurazione del

processo, la inerzia delle parti non può essere ragionevolmente

assoggettata all'estinzione del giudizio, se non dopo che le stesse

parti siano rese consapevoli della pendenza processuale e dell'onere

e delle conseguenze, sopravvenute ed innovative: cioè dopo la

ricezione di avviso contenente la segnalazione che non risulta

presentata istanza di trattazione del ricorso o richiesta di esame

con trasferimento alla Corte di cassazione, con richiamo alle

relative nuove norme e con l'indicazione del termine per

l'adempimento a pena di estinzione.

In realtà, anche in sede processuale devono valere i principi

dell'affidamento, della conoscibilità dell'atto (o del momento da

cui derivano oneri con effetti di preclusione o pregiudizievoli) e

della collaborazione leale tra soggetti che operano nel processo. Di

modo che non vi può essere decorrenza di termine per onere

processuale imposto dal giudice (a pena di decadenza o di

inammissibilità), nonostante la astratta previsione di legge, se non

vi sia informativa del provvedimento, che lo determina, alla parte

cui incombe l'onere, affinché questa possa disporre dell'intero

periodo previsto per l 'adempimento eventuale.

Sullo stesso piano, nelle anzidette situazioni processuali, quando

sono introdotte nuove regole innovative e transitorie rispetto a

processi ritualmente instaurati e pendenti, soggetti per la

prosecuzione solo ad impulso di ufficio, sono manifestamente

irragionevoli norme eccezionali, limitate ad un solo grado, che non

prevedano - per la decorrenza di un termine di estinzione del

giudizio conseguente al mancato compimento di un nuovo onere

sopravvenuto a carico delle parti, con facoltà alternativa -

accorgimenti procedurali di garanzia al fine di assicurare una

conoscibilità minima dell'obbligo di adempimento, come un avviso

alle parti con richiamo alle scelte alternative.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale

dell'art. 75, comma 2, secondo periodo, del d.lgs 31 dicembre 1992,

n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della

delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre

1991, n. 413), come modificato dall'art. 69, comma 3, lettera h),

del d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,

nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, e dall'art. l del d.-l. 26

novembre 1993, n. 477 (Disposizioni urgenti in materia di ricorsi

alla commissione tributaria centrale e di acconto dell'imposta sul

valore aggiunto), convertito in legge 26 gennaio 1994, n. 55, nella

parte in cui non prevede che il termine per l'istanza di trattazione

decorra dalla data della ricezione dell'avviso dell'onere di

proposizione dell'istanza stessa;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 30, comma 1, lettera u), in relazione alla lettera t),

della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le

basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare

l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione

obbligatoria di beni immobili delle imprese, nonché per riformare il

contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari

pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, e per "eccesso di potere legislativo", dalla

commissione tributaria centrale con le ordinanze indicate in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:111 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

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Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari