Art. 70 — Giudizio di ottemperanza

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La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della ((corte di giustizia tributaria di primo grado)), qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della ((corte di giustizia tributaria di secondo grado)). Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale e' prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. 49 Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. 49 Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puo' trasmettere le proprie osservazioni alla ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. Il presidente della ((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado)), scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento. Per il pagamento di somme dell'importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso e' deciso dalla Commissione in composizione monocratica. 49

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 31 agosto 2022, n. 130

49

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

Testo in vigore dal 16 settembre 2022 al 13 giugno 2025

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 70, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 7617/2026

    30 marzo 2026

    In tema di giudizio di ottemperanza in materia tributaria, gli artt. 68, comma 2, e 69, comma 5, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come risultanti dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, applicabili dal 10 giugno 2016) riconoscono al contribuente, in caso di mancata esecuzione della sentenza, la possibilità di chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'art. 70 del medesimo decreto, decorso il termine di novanta giorni previsto per l'adempimento a carico dell'ente impositore, senza necessità di costituzione in mora del debitore, estendendosi al processo tributario il principio di cui all'art. 282 c.p.c.

    Art. 70 · Art. 68 Disposizioni sul processo tributario · Art. 69 Disposizioni sul processo tributario · Art. 282 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 365 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2642/2026

    6 febbraio 2026

    In tema di giudizio di ottemperanza, l'ordinanza del giudice che, senza dichiarare chiuso il procedimento ai sensi dell'art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 546 del 1992, abbia ritenuto inammissibile il reclamo contro una delibera del commissario ad acta non è ricorribile per cassazione, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di definitività e decisorietà.

    Art. 70 · Art. 111 cost.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 115 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 1871/2026

    27 gennaio 2026

    In tema di giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, la considerazione, da parte giudice, di elementi estranei al decisum da attuare (nella specie, controcrediti erariali a fronte di quello da rimborso IVA fatto valere da una banca) si traduce in una inammissibile deviazione rispetto alla funzione tipica di quel giudizio, che è inteso a rendere effettivo quanto già riconosciuto e non a riesaminarlo sulla scorta di profili fino a quel momento avulsi o ignoti.

    Art. 70 · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 130 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33293/2025

    19 dicembre 2025

    La cessione del credito per il rimborso dell'INVIM decennale non è soggetta alla disciplina speciale di cui agli artt. 69 e 70 del r.d. n. 2440 del 1923, all'art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 1 del d.m. n. 384 del 1997, ma a quella ordinaria ex artt. 1260 ss. c.c., con la conseguenza che l'opponibilità della cessione all'amministrazione finanziaria é subordinata alla relativa notificazione o accettazione ex art. 1264 c.c. e che il cessionario, quale avente causa ex art. 2909 c.c., è legittimato a proporre, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, il giudizio di ottemperanza del giudicato formatosi in capo al cedente sul credito per il rimborso del tributo.

    Art. 70 · Art. 43-bis Riscossione imposte sul reddito · Art. 1264 c.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 192 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 316/2008

    Questione infondata
    30 luglio 2008

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non consente al contribuente vittorioso in primo grado di richiedere, in pendenza di appello o di termine per proporre appello, l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza non passata in giudicato emessa dalla Commissione tributaria provinciale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, perché non recepirebbe i princípi «della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo o secondo grado» e «di parità tra le parti» stabiliti dall'art. 30, comma 1, lettera g ), della legge di delegazione 30 dicembre 1991, n. 413. La norma denunciata, nel disporre che il giudizio di ottemperanza da essa previsto si applica solo alle sentenze tributarie passate in giudicato, detta una regola identica a quella che vige per le sentenze emesse dal giudice ordinario , alle quali il giudizio di ottemperanza previsto dagli artt. 27, primo comma, numero 4), del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si applica solo se siano passate in giudicato; d'altro canto l'applicabilità del giudizio di ottemperanza a sentenze non ancora passate in giudicato è prevista, con norma di carattere eccezionale; sicché, con la norma denunciata il legislatore delegato non è incorso nel dedotto eccesso di delega, ma si è uniformato sia al generale criterio direttivo dell'«adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile» (lettera g del comma 1 dell'art. 30 della legge di delegazione n. 413 del 1991), sia allo specifico criterio della «previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente» (lettera l del medesimo comma 1). In ogni caso, i princípi «della provvisoria esecutorietà delle sentenze di primo o secondo grado» e «di parità tra le parti», oltre a non essere espressamente indicati nella suddetta evocata disposizione della legge di delegazione, non sono direttamente rilevanti in ordine all'applicazione del giudizio di ottemperanza, sia perché il legislatore, nella sua discrezionalità, può escludere detta applicazione per le sentenze di primo grado, anche se provvisoriamente esecutive, sia perché il giudizio di ottemperanza riguarda esclusivamente le sentenze che pongono obblighi a carico dell'autorità amministrativa e non quelle che pongono obblighi a carico del contribuente. - In senso analogo, v. le citate ordinanze n. 44/2006 e n. 122/2005. - Sull'adeguamento, e non sull'uniformità, delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, v. le citate ordinanze n. 303/2002, n. 330/2000 e n. 8/1999.

    Art. 76 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 70 Disposizioni sul processo tributario

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2016 al 16 settembre 2022. 12 parole tolte, 41 parole aggiunte.

La parte che vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della tolto: commissione tributaria provinciale aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della tolto: commissione tributaria regionale aggiunto: corte di giustizia tributaria di secondo grado. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale … di cui al comma 2 obbligati a provvedere. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficiotolto: ... puo' trasmettere le proprie osservazioni alla tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento. Il presidente della tolto: commissione tributaria aggiunto: corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione … la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficiotolto: ... che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 agosto 2022, n. 130

    La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art70 · fonte del testo

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