Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 14572/2026

    17 maggio 2026

    Rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle Corti di giustizia tributaria a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio".

    Art. 15 · Art. 2 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13241/2026

    7 maggio 2026

    In tema di processo tributario, la cessazione della materia del contendere non preclude l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese di lite, dovendo il giudice verificare, come se dovesse decidere il merito della controversia, la fondatezza delle ragioni del contribuente e l'eventuale illegittimità originaria dell'atto impugnato o la sussistenza di un comportamento colposo dell'Amministrazione; ne consegue che la compensazione delle spese è consentita soltanto quando l'estinzione del giudizio deriva da una sopravvenienza non imputabile all'Ufficio, all'esito di un accertamento concreto circa l'assenza di responsabilità dell'Amministrazione finanziaria.

    Art. 15 · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 231 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 6782/2026

    20 marzo 2026

    In tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificarne la compensazione totale o parziale devono essere espressamente motivate e riferite a specifiche circostanze o aspetti della controversia, quali la condotta processuale della parte soccombente o l'incidenza di fattori esterni non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza; dette ragioni, inoltre, non possono essere illogiche o erronee, configurandosi altrimenti un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva compensato le spese del giudizio di ottemperanza, valorizzando la mancanza di un preventivo sollecito di pagamento, circostanza ritenuta estranea e neutra rispetto alla controversia).

    Art. 15 · Art. 91 c.p.c. · Art. 92 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 354 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34071/2025

    24 dicembre 2025

    Costituisce ragione giustificatrice della compensazione delle spese di lite l'intervento, in corso di causa, di atti normativi e di conseguenti pronunce della Corte costituzionale che conferiscano alla res controversa profili di novità, determinando un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti in contestazione tra le parti. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha compensato le spese di lite in una controversia nella quale l'Amministrazione finanziaria aveva annullato in autotutela l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, a seguito della modifica dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, ad opera dell'art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017, la cui natura di norma di interpretazione autentica era stata riconosciuta dall'art. 1, comma 1084, della l. n. 145 del 2018, più volte dichiarato legittimo dalla Corte costituzionale).

    Art. 15 · Art. 20 Testo unico l'imposta di registro · Art. 92 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 201 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 170/2022

    Questione inammissibile
    5 luglio 2022

    La rilevanza solo ipotetica e virtuale delle questioni di legittimità costituzionale ne determina la manifesta inammissibilità. ( Precedenti: O. 46/2016 - mass. 38764; O. 34/2016 - mass. 38734 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per il carattere ipotetico e virtuale della rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla CTP di Taranto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 33, quinto comma, Cost. - dell'art. 15, comma 2- sexies , primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, come introdotto dall'art. 9, comma 1, lett. f , n. 2, del d.lgs. n. 156 del 2015, che dispone che nella liquidazione delle spese del processo tributario a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446 del 1997, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. Il rimettente non solo afferma la sussistenza, nel caso di specie, della rilevanza in via meramente eventuale, ma soprattutto prospetta il presupposto perché possa trovare applicazione la norma sospettata come un'ipotesi «alternativa»).

    Art. 15 Disposizioni sul processo tributario · Art. 6 Delega al Governo · Art. 10 Delega al Governo · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 292/2010

    Questione inammissibile
    8 ottobre 2010

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 2- bis , del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione. Infatti, il rimettente dopo avere premesso che egli, quale giudice di appello, deve giudicare su due motivi di impugnazione: il primo, proposto in via principale, relativo alla mancata considerazione, da parte del primo giudice, della sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del primo grado di giudizio; il secondo, proposto in via logicamente subordinata, relativo alla eccessività e non congruità delle medesime spese di lite, come liquidate con la sentenza appellata, si limita ad affermare di dover fare applicazione della denunciata disposizione con riferimento al secondo motivo di appello, senza mai prendere in considerazione il primo - e logicamente preliminare - motivo di impugnazione, il cui accoglimento escluderebbe, invece, l'applicazione della disposizione censurata. Inoltre, il rimettente mostra una radicale incertezza in ordine al petitum rivolto alla Corte, contraddittoriamente richiedendo - nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle entrate sia risultata vittoriosa in giudizio e si sia difesa tramite propri funzionari non iscritti nell'albo degli avvocati - la declaratoria di illegittimità costituzionale della denunciata disposizione ora nella sua totalità (sul presupposto interpretativo che, in tal caso, le altre norme vigenti gli imporrebbero di disporre il rimborso delle sole spese vive effettivamente sostenute), ora nella sola parte in cui esclude (nella stessa ipotesi) l'applicabilità di tariffe professionali diverse da quelle forensi o di specifiche tariffe (espressamente determinate dal legislatore), ora - infine - nella parte in cui non consente al giudice di determinare il rimborso nella misura ritenuta più adeguata. In senso analogo sulla indeterminatezza del petitum , v. citate sentenze n. 190/2010 e n. 247/2009; ordinanze n. 91/2010 e n. 286/2009.

    Art. 15 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 53/1998

    Questione infondata
    12 marzo 1998

    Non è fondata, con riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 1, e 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui non prevedono la possibilità di condannare la parte in lite che abbia dato ingiustamente luogo al contenzioso tributario, poi venuto meno per suo riconoscimento spontaneo della fondatezza delle ragioni della controparte, alla rifusione delle spese processuali, in quanto - posto che l'art. 15, comma 1, conforma la disciplina delle spese del nuovo processo tributario a quella prevista dal codice di procedura civile, in evidente correlazione con la obbligatorietà dell'assistenza tecnica della parte privata nel giudizio (disposta dall'art. 12); che dal paradigma processuale del giudizio civile (al cui specifico ambito appartiene la costruzione giurisprudenziale della "soccombenza virtuale") si diparte invece il successivo art. 46, che nel comma 1 ricomprende tra le ipotesi di estinzione del giudizio la cessazione della materia del contendere stabilendo, nel comma 3, che "le spese di giudizio estinto a norma del comma 1 restano sempre a carico della parte che le ha anticipate" - il processo tributario, rispetto a quello civile ed amministrativo, conserva una sua spiccata specificità, correlata sia alla configurazione dell'organo decidente sia al rapporto sostanziale oggetto del giudizio, che attiene alla fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento ed alla pronta riscossione dei tributi, ed in quanto la obbligatorietà della compensazione delle spese è prevista in ogni caso di cessazione della materia del contendere, ponendo sullo stesso piano, sotto questo profilo, le parti del processo tributario (donde l'assenza dell'asserito privilegio a favore della p.a.). - S. n. 79/1997 red.: S. Di Palma

    Art. 15 Disposizioni sul processo tributario · Art. 46 Disposizioni sul processo tributario · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2027

Confronto con la versione in vigore dal 4 gennaio 2024 al 1 gennaio 2027. 375 parole tolte, 13 parole aggiunte.

tolto: La parte soccombente e' condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. PERIODO SOPPRESSOaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 24 SETTEMBRE 2015 aggiunto: 14 NOVEMBRE 2024, N. tolto: 156. 2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte e' risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. COMMA ABROGATO aggiunto: 175, COME MODIFICATO DAL D.tolto: LGS. 30 DICEMBRE 2023aggiunto: L. 31 DICEMBRE 2025, N. tolto: 220. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se e' intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. 2-nonies. Nella liquidazione delle spese si tiene altresi' conto del rispetto dei principi di sinteticita' e chiarezza degli atti di parte aggiunto: 200

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;546~art15 · fonte del testo

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