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Il termine di quattro anni previsto dal primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, per l'esercizio del diritto di prelazione e' ridotto a due anni. Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche:

  • 1)al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756;
  • 2)al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purche' sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti. Nel caso di vendita di piu' fondi ogni affittuario, mezzadro o colono puo' esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.

Testo in vigore dal 14 ottobre 1971 al 30 giugno 2001

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16953/2026

    30 maggio 2026

    Colui che è legittimato, ai sensi degli artt. 9 e 10 della l. n. 1766 del 1927, all'occupazione di terre del demanio civico, non ne diviene proprietario, tant'è vero che può affrancarle ai sensi della l. n. 607 del 1966, deve apportarvi migliorie e deve corrispondere un canone enfiteutico al Comune, al cui patrimonio privato esse appartengono; ne consegue che l'occupatore legittimato, nel caso confini con fondi offerti in vendita, non ha il diritto di prelazione che l'art. 7 della l. n. 817/1971 prevede a favore del proprietario coltivatore diretto e non del titolare di un altro diritto reale.

    Art. 7 · Art. 960 c.c. · Art. 971 c.c. · Art. 2 Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue

    Rassegna di maggio 2026, p. 124 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1676/2026

    26 gennaio 2026

    I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché non spettano alle società agricole di capitali, non rientranti tra quelle - aventi le caratteristiche descritte dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 99 del 2004 - cui la riforma dell'impresa agricola ha espressamente limitato l'estensione del diritto, inizialmente spettante al solo soggetto avente la qualifica di coltivatore diretto, nella qualità di affittuario del fondo offerto in vendita o di proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita.

    Art. 7 · Art. 1 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare · Art. 2135 c.c. · Art. 2249 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 81 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 762/2026

    14 gennaio 2026

    Il principio di non contestazione opera in relazione alle sole circostanze conosciute o almeno conoscibili dalla controparte con l'uso dell'ordinaria diligenza, e solo accidentalmente non note, sicché resta inoperante in relazione ai fatti che fuoriescano dalla sfera di controllo dell'interessato, soprattutto quando non siano comuni alle parti, bensì propri di chi intende avvalersene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in una controversia in materia di riscatto e prelazione agraria, aveva ritenuto provati, in quanto non contestati, i requisiti soggettivi e oggettivi condizionanti il valido esercizio del diritto, nonostante si trattasse di circostanze, riferite alla sfera soggettiva di controllo propria del retraente, delle quali non è predicabile, in difetto di prova contraria, la conoscenza o conoscibilità in capo alla controparte).

    Art. 7 · Art. 115 c.p.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 8 Proprieta coltivatrice

    Rassegna di gennaio 2026, p. 70 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10500/2025

    22 aprile 2025

    Il confinante che esercita il diritto di prelazione di cui all'art. 7 della l. n. 817 del 1971, che ha esteso a favore del coltivatore diretto proprietario di fondo confinante il diritto di prelazione già previsto dall'art. 8, comma 3, della l. n. 590 del 1965 per il coltivatore diretto insediato sul fondo stesso, si sostituisce al promissario acquirente nel contratto preliminare stipulato con il proprietario del fondo, assumendo le sole obbligazioni ivi previste inerenti alla causa della vendita, e non è tenuto, pertanto, al pagamento della provvigione dovuta al mediatore, ancorché regolata nel preliminare.

    Art. 7 · Art. 8 Proprieta coltivatrice

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 113 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 32/1990

    Questione infondata
    26 gennaio 1990

    La situazione del comproprietario che coltivi direttamente una parte individuata del fondo comune non è assimilabile a quelle che - nell'ambito delle finalità indicate dall'art. 44 Cost. - danno titolo alla prelazione agraria, dal momento che non ricorre la 'ratiò giustificatrice di alcuna di esse; l'esclusione del diritto di prelazione sulla quota alienata da altro comproprietario è, anzi, giustificata dal fatto che, finché non sia intervenuta l'usucapione per effetto del possesso esclusivo, il godimento separato di una parte concreta del fondo comune è giuridicamente irrilevante, sia ai fini della divisione del fondo sia per l'acquisto della qualità di coltivatore diretto. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, L. 26 maggio 1965 n. 590 e 7, L. 14 agosto 1971 n. 817, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 44 Cost., con riguardo ai principi di eguaglianza e di razionalità).

    Art. 8 Proprieta coltivatrice · Art. 7 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice · Art. 3 cost. · Art. 44 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 33/1983

    Altra decisione
    22 febbraio 1983

    Vanno restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (contenente disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza - che sarebbe non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non tenuto a rispettare il diritto di prelazione), nonché in riferimento all'art. 44, comma primo, Cost., perché verrebbe limitata la ricostituzione delle unità produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti i quali non siano interessati all'acquisto. Nelle more dell'incidente è entrata infatti in vigore la legge 3 maggio 1982, n. 203, con una nuova disciplina dei contratti agrari, la quale per un verso non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro verso dispone all'art. 53 che la normativa si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità all'art. 23 legge 11/1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42, comma primo (diritto di ripresa), della stessa legge, e all'art. 58, comma secondo, secondo cui le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella nuova legge sono abrogate. Di conseguenza, non essendovi nella specie notizia di sentenze, comunque esecutive, rese o di transazioni stipulate nelle more del giudizio di costituzionalità, e in mancanza di interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali sul se la omessa considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo, s'impone una nuova valutazione della rilevanza della prospettata questione (sub specie di individuazione dell'ambito di applicazione della legge spravvenuta).

    Art. 7 Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice · Art. 3 cost. · Art. 44 cost. · Art. 3 Norme in materia di proroga dei contratti agrari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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