Corte costituzionale

Ordinanza n. 33/1983

Altra decisione · depositata il 22/02/1983 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma

secondo, n. 2, della legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il

rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà

coltivatrice) promosso con ordinanza, emessa il 5 marzo 1976 dal

Tribunale di Pinerolo nel procedimento civile vertente tra Vaglienti

Francesco Giuseppe e Rollé Giuseppe ed altri, iscritta al n. 388 del

registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 164 del 23 giugno 1976.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1983 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avvocato dello Stato Benedetto Baccari per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che:

1. - Con atto di citazione, notificato il 23

settembre 1975, Vaglienti Francesco Giuseppe convenne avanti il

Tribunale di Pinerolo Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e

Rollé Andrea esponendo che con atto 9 ottobre 1974 per notar Galleano

Rollé Giuseppe, Rostagno Francesca in Rollé e Rollé Andrea avevano

acquistato da Barberis Rosa Lucia in Renaldo due appezzamenti di

terreno siti in Vigone, e che i terreni confinavano con altri di

proprietà dell'attore, che allo stesso attore non era stata notificata

la proposta di alienazione e, pertanto, non gli si era consentito di

esercitare il diritto di prelazione, che pur gli competeva per essere

coltivatore diretto, e, dato atto che offriva a borsa aperta la somma

di lire 9.000.000 e si riservava di effettuarne il versamento nei

termini di legge, chiese dichiararsi il riscatto, a favore di esso

attore, dei due terreni ordinando ai convenuti di comparire avanti il

notaio eligendo entro breve termine per sottoscrivere l'atto di

trasferimento - in difetto di che l'emananda sentenza terrebbe luogo

dell'atto stesso - .

che:

2. - Nel contraddittorio dei convenuti i quali, nella comparsa

7 novembre 1975, opposero che i terreni in oggetto, con scrittura 23

giugno 1974, erano stati concessi in affitto a Mellica Sergio e che

difettava al Vaglienti e alla moglie la capacità di lavoro, richiesta

in chi eserciti il diritto di prelazione, l'adito Tribunale, con

ordinanza emessa il 5 marzo 1976, notificata il 12 e comunicata il 16

dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 164 del 23 giugno 1976 e

iscritta al n. 388 R.O. 1976 - premesso che l'art. 7 comma secondo n. 2

l. 14 agosto 1971 n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle

provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), così come

costantemente interpretato, attribuisce al coltivatore diretto

proprietario di terreni confinanti il diritto di prelazione su fondi

offerti in vendita nella sola ipotesi che gli stessi siano direttamente

condotti dal venditore e non nella ipotesi in cui vi siano insediati

mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori

diretti - considerava che l'art. 7 comma secondo, n. 2, in tal guisa

interpretato, fosse costituzionalmente illegittimo nella parte in cui

non concede il diritto di prelazione al coltivatore diretto

proprietario di terreni confinanti con i fondi in vendita anche se i

mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o coltivatori diretti

insediati sui detti fondi offerti in vendita non intendano esercitare

il diritto di prelazione, individuava i parametri del giudizio di

costituzionalità a) nell'art. 3 Cost. che sarebbe offeso a motivo

della diseguaglianza, che dalla normativa impugnata riverrebbe, tra

proprietario che conduce direttamente il fondo e proprietario che vi

abbia insediato mezzadri, affittuari ecc., né riceverebbe

giustificazione in una scala di priorità nelle scelte di politica

agraria tendenti a favorire l'accesso alla proprietà della terra per

coloro che già si trovano sui fondi, in quanto il presupposto della

sospettata incostituzionalità consiste proprio nel fatto che essi

abbiano rinunciato alla prelazione ai medesimi giustamente spettante in

via prioritaria, e b) nell'art. 44 Cost. che sarebbe offeso dalla norma

impugnata in quanto questa in caso di presenza sul fondo di mezzadri,

affittuari, ecc., e di rinuncia, da parte loro, alla prelazione, priva

di analogo diritto il confinante coltivatore diretto abilitando

l'alienante a vendere liberamente ad un terzo che non sia confinante

né coltivatore diretto; ravvisava la rilevanza della proposta

questione in ciò che la normativa "de qua" importerebbe, nella specie,

la reiezione della domanda, dall'attore coltivatore diretto intesa alla

declaratoria di validità ed efficacia dell'esercitato diritto di

riscatto, laddove la dichiarazione di incostituzionalità nel senso

prospettato dal Tribunale ne comporterebbe l'accoglimento nei confronti

dei terzi acquirenti.

che:

3. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

invece spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con

atto depositato il 13 luglio 1976 nel quale l'Avvocatura generale dello

Stato ha argomentato per l'infondatezza della questione nel senso che

I) la ipotizzata diseguaglianza di trattamento, ai fini dell'esercizio

del diritto di prelazione, tra il proprietario di un fondo che lo

conduca direttamente, e il proprietario del fondo su cui siano

insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti

coltivatori diretti, si ricollega a situazioni obiettivamente

differenziate, razionalmente prese in considerazione dal legislatore

nell'ambito di una scelta di politica agraria finalizzata a tutelare

l'interesse del coltivatore - quale affttuario, mezzadro, ecc. - sul

fondo oggetto di vendita a terzi, anche nei confronti del coltivatore

confinante, che può essere disposto a corrispondere il prezzo più che

congruo sulla base del quale il coltivatore insediato potrebbe non

avere inteso esercitare il diritto di prelazione riconosciutogli dalla

legge, II) l'interesse del coltivatore insediato è stato

ragionevolmente considerato meritevole di speciale tutela tenendo conto

che, ove al lavoratore confinante fosse consentito esercitare il

diritto di prelazione rinunciato dal coltivatore insediato medesimo,

questi si vedrebbe costretto a lasciare il fondo (e, quindi, a

rinunciare alla propria attività di lavoro) e ciò in applicazione

dell'art. 3 l. 28 marzo 1957 n. 244.

che:

4. - Alla pubblica udienza dell'11 gennaio 1983, nella quale

il giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. dello Stato Baccari

ha illustrato la conclusione d'infondatezza della proposta questione.

che:

5. - Il Tribunale di Pinerolo ha ritenuto rilevante e

giudicato non manifestamente infondato "il dubbio sulla legittimità

costituzionale dell'art. 7 comma secondo l. 14 agosto 1971 n. 817,

nella parte in cui esclude che spetti il diritto di prelazione in

favore del coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con

fondi offerti in vendita ove sugli stessi siano insediati mezzadri,

coloni, affittuari, compartecipanti, o enfiteuti coltivatori diretti

anche nell'ipotesi che questi non abbiano esercitato il diritto di

prelazione, in riferimento all'art. 3 Cost., per la diseguaglianza -

non giustificata da plausibile motivo, ma fondata su una irrilevante

differenza di situazioni - di trattamento fra il proprietario di un

fondo che lo conduce direttamente (tenuto a rispettare nella vendita il

diritto di prelazione verso i coltivatori diretti confinanti) e il

proprietario del fondo su cui siano insediati coltivatori diretti (non

tenuto a rispettare il diritto di prelazione) nonché in riferimento

all'art. 44 Cost. perché viene limitata la ricostituzione delle

unità produttive nelle ipotesi in cui sul fondo in vendita vi siano

mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori

diretti i quali non siano interessati all'acquisto".

che:

6. - Nelle more dell'incidente è entrata in vigore la l. 3

maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), la quale per un verso

non prevede il diritto di prelazione in riferimento al fondo ma lo

limita alle scorte nelle ipotesi descritte nell'art. 35 e per altro

verso dispone all'art. 53 che la legge si applica a tutti i rapporti,

comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state

definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia

già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità

dell'art. 23 l. 11/ 1971, ad eccezione di quanto disposto nell'art. 42

comma primo (diritto di ripresa) della stessa legge, e all'art. 58

comma secondo che le disposizioni incompatibili con quelle contenute

nella nuova legge sono abrogate.

che:

7. - Poiché la Corte non ha notizia (né è in grado di

acquisire conoscenza) di sentenze, comunque esecutive, o di transazioni

rese le une e consentite le altre nelle more dell'incidente e,

comunque, non consta di interpretazioni giudiziali e dottrinali sul se

la mancata considerazione, nella nuova legge, del diritto di prelazione

relativo al fondo sia da intendere quale esclusione del medesimo,

s'impone la restituzione degli atti al giudice a quo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Pinerolo che ha

sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma

secondo n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, in riferimento agli artt. 3 e 44

Cost., con ordinanza 5 marzo 1976 (n. 388 R.O. 1976).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: ANTONINO DE STEFANO - MICHELE

ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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