I provvedimenti provvisori con forza di legge ordinaria adottati ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione sono presentati per l'emanazione al Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto-legge" e con l'indicazione, nel preambolo, delle circostanze straordinarie di necessita' e di urgenza che ne giustificano l'adozione, nonche' dell'avvenuta deliberazione del Consiglio dei ministri. Il Governo non puo', mediante decreto-legge:

  • a)conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;
  • b)provvedere nelle materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione;
  • c)rinnovare le disposizioni di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge con il voto di una delle due Camere;
  • d)regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti;
  • e)ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per vizi non attinenti al procedimento: I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge e' pubblicato, senza ulteriori adempimenti, nella Gazzetta Ufficiale immediatamente dopo la sua emanazione e deve contenere la clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge. Le modifiche eventualmente apportate al decreto-legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente. Esse sono elencate in allegato alla legge. Il Ministro di grazia e giustizia cura che del rifiuto di conversione o della conversione parziale, purche' definitiva, nonche' della mancata conversione per decorrenza del termine sia data immediata pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 12 settembre 1988

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 317/1997

    Altra decisione
    22 ottobre 1997

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 15 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 77 cost. · Art. 2 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 252/1997

    Altra decisione
    18 luglio 1997

    Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997. Il Presidente: Vassalli Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Art. 15 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri · Art. 77 cost. · Art. 25 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 227/1996

    Questione infondata
    3 luglio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, prospettata in via meramente ipotetica, in relazione ad una reiterazione di decreti- legge non ancora avvenuta al momento della proposizione della stessa. red.: G. Leo

    Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432 · Art. 77 cost. · Art. 97 cost. · Art. 15 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (16)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art15 · fonte del testo

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