Corte costituzionale

Ordinanza n. 116/1997

Altra decisione · depositata il 22/04/1997 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 240,

della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), e dell'art. 1 del d.-l. 29 aprile 1996, n.

227, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 16 maggio 1996 dal giudice

di pace di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 962, 963 e 964

del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice

relatore Valerio Onida;

Ritenuto che nel corso di giudizi civili promossi nei confronti

dell'ENEL s.p.a. il giudice di pace di Sassari, con tre ordinanze di

identico contenuto (r.o. nn. 962, 963 e 964 del 1996), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, 24, 53, 72, ultimo comma, 77, 102 e 113 della Costituzione,

dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure

di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, commi 1,

2 e 3, del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227 (Disposizioni urgenti in

materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al

provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986);

che l'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, nel testo

originario, stabiliva che gli incrementi al c.d. sovrapprezzo termico

fissati dal provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 fossero

riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dopo

l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità

del provvedimento medesimo; mentre, nel testo sostituito dall'art. 1,

comma 1, del decreto-legge n. 227 del 1996, disponeva che gli effetti

del citato provvedimento CIP n. 32 del 1986 cessassero dopo

l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità

del provvedimento medesimo, e che l'eventuale eccedenza degli

introiti tariffari da esso derivanti, rispetto al minor conferimento

al fondo di dotazione dell'ENEL che essi erano destinati a

compensare, fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato;

che a loro volta i commi 2 e 3 dello stesso art. 1 del

decreto-legge n. 227 del 1996, rispettivamente, chiarivano che cosa

si dovesse intendere, al fine dell'accertamento demandato al CIPE,

per conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del

1986, e stabilivano i criteri di tale accertamento;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 3, comma 240, della

legge n. 549 del 1995, nel testo originario e in quello sostituito,

avrebbero trasformato il sovrapprezzo in una vera e propria imposta,

senza collegamento tra il suo gettito e il servizio elettrico;

che tale disciplina, secondo il giudice a quo, violerebbe gli

artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero chiamati a

pagare la nuova imposta, senza alcuna giustificazione razionale, solo

i titolari di utenze domestiche, e sarebbe negato retroattivamente il

diritto degli utenti di ottenere il rimborso delle somme

indebitamente pagate prima dell'entrata in vigore della legge;

che, sempre ad avviso del giudice a quo, l'art. 1, comma 1, del

d.l. n. 227 del 1996, disponendo in materia di bilancio, violerebbe

il divieto di provvedere in tale materia con decreto-legge, sancito

dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e ribadito dall'art.

15, comma 2, lettera b della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 227 del 1996,

stabilendo che cosa si debba intendere per accertamento, da parte del

CIPE, del conseguimento delle finalità di cui al provvedimento CIP

n. 32 del 1986, secondo il remittente sfocerebbe in disposizioni

retroattive tese ad interpretare il contenuto di un provvedimento

amministrativo, già rimesso al giudizio dell'autorità giudiziaria,

e perciò inciderebbe in modo arbitrario sull'esercizio della

funzione giurisdizionale, in violazione degli artt. 102 e 113 della

Costituzione, e lederebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24

della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 227 del 1996,

dettando i criteri per la determinazione dell'importo da riconoscere

all'ENEL a titolo di compensazione del minor conferimento al fondo di

dotazione, tenderebbe a sanare a posteriori e con effetto retroattivo

il comportamento dell'ENEL, già demandato alla valutazione

dell'autorità giudiziaria, consistente nel contabilizzare in

bilancio i proventi delle quote prezzo alla voce "ricavi tariffari"

anziché a quella "fondo di dotazione", violando così gli artt. 102

e 113 della Costituzione;

che il decreto-legge n. 227 del 1996 sarebbe stato emanato

altresì in assenza dei requisiti costituzionali di necessità e di

urgenza, in violazione dell'art. 77 della Costituzione;

che, infine, sarebbe illegittimo il criterio stabilito dall'art.

1, comma 3, del decreto-legge n. 227 del 1996, che addosserebbe agli

utenti, retroattivamente, il pagamento degli interessi composti,

calcolati in base al tasso ufficiale di sconto, sugli importi

riconosciuti all'ENEL;

che si è costituito in giudizio l'ENEL, chiedendo che le

questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto il

decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione in

legge, mentre l'originario testo dell'art. 3, comma 240, della legge

n. 549 del 1995 è stato travolto dal sopravvenuto decreto-legge 13

settembre 1996, n. 473; né potrebbe la questione essere trasferita

sul successivo decreto-legge, in quanto la nuova norma recherebbe una

disciplina totalmente diversa da quella precedentemente dettata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano dichiarate

manifestamente inammissibili, in quanto il disposto del comma 240

dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, già sostituto dall'art. 1

del decreto-legge n. 227 del 1996, è stato abrogato dall'art. 1,

comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996, e per altro verso il

decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione,

mentre la materia è stata disciplinata ex novo dall'art. 1 del

decreto-legge n. 473 del 1996;

Considerato che le tre ordinanze sollevano la medesima questione, e

pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica

pronuncia;

che il decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata

conversione in legge, senza che i suoi effetti siano stati fatti

salvi da una legge ai sensi dall'art. 77, ultimo comma, della

Costituzione;

che, successivamente alla proposizione delle questioni, è

sopravvenuto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito,

con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577, il cui art.

1 dispone che gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e

II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 (concernenti le

maggiorazioni tariffarie per cui è giudizio) cessano a decorrere dal

30 giugno 1996 (comma 1), e che a decorrere dal 30 giugno 1997 non è

ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori

delle tariffe determinate ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.

481, inglobandosi nella tariffa, a cura dell'Autorità per l'energia

elettrica e il gas, il sovrapprezzo per la copertura dell'onere

termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non

destinati alle entrate dello Stato, e in misura comunque coerente con

le normali condizioni della concorrenza e del mercato (comma 2);

che lo stesso art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996

ha abrogato il comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;

che, da ultimo, l'art. 5 del d.-l. 11 marzo 1997, n. 50, tuttora

in attesa di conversione, ha disposto che fino a quando l'Autorità

per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni,

in materia di tariffe elettriche, di cui all'art. 1, comma 2, del

citato decreto-legge n. 473 del 1996, convertito in legge n. 577 del

1996, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del

31 dicembre 1996 - data peraltro posteriore a quella in cui si sono

verificate la decadenza del decreto-legge n. 227 del 1996 nonché

l'abrogazione, in forza dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n.

473 del 1996, dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 -,

e che "sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi"

del medesimo art. 5;

che pertanto deve provvedersi alla restituzione degli atti al

giudice a quo perché proceda ad una nuova valutazione della

rilevanza delle questioni alla luce dello jus superveniens

conseguente agli eventi normativi menzionati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice di

pace di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:116 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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