Corte costituzionale

Ordinanza n. 322/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 20/07/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 17

gennaio 1994, n. 33 recante: "Disciplina della proroga degli organi

amministrativi", promosso con ricorso della Regione Calabria

notificato il 14 febbraio 1994 ed iscritto al n. 19 del registro

ricorsi 1994;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 6 luglio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Calabria ha impugnato, in riferimento agli

artt. 77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione,

il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (Disciplina della proroga

degli organi amministrativi) nel presupposto interpretativo,

ipotizzato come eventuale, che l'art. 9, comma 1, del medesimo

decreto-legge - secondo cui "le disposizioni .. (del decreto) operano

direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a

quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai principi

generali ivi contenuti" - sia idoneo a determinare l'immediata

abrogazione della preesistente normativa regionale in materia (che,

nella specie, è contenuta nella legge della Regione Calabria 5

agosto 1992, n. 13), nel qual caso la disciplina denunziata sarebbe,

secondo la ricorrente, invasiva della sua competenza

costituzionalmente garantita ed in particolare:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in

caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla

designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi

scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze

regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della

Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della

Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del

Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio

regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122

della Costituzione);

b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi

scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza

degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché

agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla

competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della

Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6

del decreto-legge, che prevede la nullità degli atti compiuti dagli

organi decaduti;

c) la previsione (art. 8) della conferma degli atti di

ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli

organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento

della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti-legge che hanno

preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia

l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche

all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed

enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), precludendo alle regioni

di revocare gli atti illegittimi dei loro presidenti e di provvedere

diversamente in ordine agli organi scaduti;

che si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni.

Considerato che il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 non è

stato convertito in legge nel termine prescritto, come risulta dal

comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo

1994;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, l'ordinanza n. 186 del 1994), le questioni

sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, secondo comma, 6, 8 e 9

del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33 (Disciplina della proroga

degli organi amministrativi), sollevate, in riferimento agli artt.

77, ultimo comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione, dalla

Regione Calabria con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 7 luglio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:322 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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