Corte costituzionale

Ordinanza n. 130/1996

Altra decisione · depositata il 24/04/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 12

maggio 1995, n. 165 (Disposizioni urgenti per l'attuazione

dell'articolo 68 della Costituzione) e dell'art. 15, secondo comma,

della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di

Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),

promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1995 dal Tribunale di

Napoli nel procedimento civile vertente tra Silvia Maria Costagliola

Guarente ed altre e Vittorio Sgarbi ed altra, iscritta al n. 414 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Silvia Maria Costagliola Guarente

ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

Udito nella udienza pubblica del 5 marzo 1996 il giudice relatore

Enzo Cheli;

Udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Ritenuto che nel corso della causa civile nella quale Silvia Maria

Costagliola Guarente ed altri congiunti del magistrato Gennaro

Costagliola, già giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli, deceduto il 22 aprile 1994, hanno convenuto in

giudizio il dott. Vittorio Sgarbi, deputato, nonché la S.p.A. Reti

Televisive Italiane, chiedendone la condanna al risarcimento dei

danni per lesioni alla reputazione e all'identità personale che

assumevano arrecate al loro congiunto con due trasmissioni televisive

e un'intervista apparsa su un quotidiano, il Tribunale di Napoli, con

ordinanza del 6 giugno 1995, ha sollevato, in riferimento agli artt.

70 e 77, secondo e terzo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165,

e dell'art. 15, secondo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che il giudice rimettente, ritenendo - a seguito di eccezione

sollevata dal convenuto - di dover fare applicazione della procedura

prevista dall'art. 3, secondo comma, del decreto-legge impugnato,

osserva che esso costituisce l'ottava reiterazione dell'originario

decreto 15 novembre 1993, n. 455, cui sono succeduti i decreti-legge

nn. 23, 176, 447, 535 e 627 del 1994; nn. 7 e 69 del 1995;

che, ad avviso del giudice a quo, il fenomeno della reiterazione

di tali provvedimenti, che sono intervenuti in materia che attiene

alle garanzie costituzionali dei parlamentari e alla tutela di un

diritto fondamentale, quale è quello relativo alla salvaguardia

della reputazione, contrasta con l'art. 77 della Costituzione, dal

momento che l'emanazione di un nuovo decreto-legge dopo la scadenza

del termine per la conversione perpetua, sia pure con effetto ex

nunc, la disciplina prevista dal decreto decaduto, in violazione del

limite temporale di vigenza dei decreti-legge, fissato in sessanta

giorni dall'art. 77;

che il giudice contesta anche la violazione dell'art. 70 della

Costituzione dal momento che l'attività legislativa deve essere di

norma esercitata dalle Camere, e solo eccezionalmente - in presenza

di presupposti tassativi - dal Governo con atti provvisori;

che nell'ordinanza si censura, infine, l'art. 15 della legge n.

400 del 1988, che vieta la reiterazione del decreto-legge in caso di

voto negativo di una delle Camere, nella parte in cui non prevede

anche il divieto di riprodurre, con la presentazione di altro

decreto-legge, la normativa già prevista in un decreto decaduto per

mancata conversione nel termine di sessanta giorni, consentendo che

la funzione legislativa sia esercitata dal Governo senza limiti di

tempo, in violazione degli artt. 70 e 77 della Costituzione;

che nel giudizio davanti alla Corte ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che le questioni

sollevate siano dichiarate inammissibili o infondate;

che si sono costituite in giudizio le parti private Silvia Maria,

Anna, Rosanna, Roberto, Paola e Simonetta Costagliola che hanno

depositato memoria chiedendo che la Corte dichiari irrilevanti le

questioni sollevate.

Considerato che il decreto-legge 12 maggio 1995, n. 165, non è

stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla

sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1995;

che il suddetto decreto-legge è stato reiterato dal

decreto-legge 8 novembre 1995, n. 466 e dal decreto-legge 8 gennaio

1996, n. 9, entrambi non convertiti nel termine di sessanta giorni

dalla rispettiva pubblicazione, come risulta dai comunicati

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1996 e n. 59

dell'11 marzo 1996;

che, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 12

marzo 1996, n. 116, che ha introdotto una nuova disciplina della

materia, per più aspetti diversa da quella del decreto-legge

impugnato e delle successive reiterazioni, anche con riguardo alla

procedura da seguire nel caso in cui venga sollevata l'eccezione

concernente l'applicabilità dell'art. 68, primo comma, della

Costituzione;

che, essendo mutato nella nuova disciplina il contenuto

precettivo essenziale del decreto-legge impugnato, non risulta

possibile trasferire la questione di legittimità costituzionale

dello stesso decreto-legge al decreto-legge n. 116 del 1996

attualmente in vigore, in base al principio enunciato da questa Corte

nella sentenza n. 84 del 1996, dovendosi, invece, restituire gli atti

al giudice a quo al fine di valutare l'incidenza dello ius

superveniens nel giudizio pendente dinanzi a lui;

che la questione sollevata nei confronti dell'art. 15 della legge

n. 400 del 1988, per la sua stretta correlazione - secondo quanto

prospettato nell'ordinanza di rinvio - con la questione concernente

il decreto-legge n. 165 del 1995, non può essere valutata

indipendentemente dall'esame di quest'ultima.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 aprile 1996.

Il presidente: FERRI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 aprile 1996.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1996:130 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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