Corte costituzionale

Ordinanza n. 227/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/07/1996 · relatore Enzo Cheli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti nel processo

civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,

n. 353, relativa al medesimo processo), dell'art. 15, secondo comma,

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), in

relazione all'art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995, promosso con

ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal Pretore di Padova, sezione

distaccata di Monselice sul ricorso proposto da Cementeria di

Monselice S.p.a. contro Strumet S.p.a., iscritta al n. 753 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di costituzione della Cementeria di Monselice S.p.a.

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso del procedimento instaurato a seguito del

ricorso della Cementeria di Monselice S.p.a., avente ad oggetto la

richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire.

21.391.002, il Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice,

con ordinanza del 20 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 77 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238

(Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina

transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al

medesimo processo) e, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76

e 77 della Costituzione, dell'art. 15, secondo comma, della legge 23

agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);

che il giudice rimettente osserva che a seguito dell'entrata in

vigore dell'art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995 la competenza

del pretore è stata più che decuplicata, nel breve lasso di tempo

di meno di due mesi, passando da 1-5 milioni a 5-50 milioni di lire,

e che a tale evenienza si sommano gli effetti della "restituzione"

alla competenza pretorile delle cause di opposizione alle ingiunzioni

di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché di quelle di

opposizione alle sanzioni amministrative irrogate ex art. 75 del

d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;

che - secondo quanto si espone nell'ordinanza - le richiamate

modifiche della competenza causano un eccezionale aumento del carico

di lavoro per gli uffici di pretura, che - sommato agli effetti delle

carenze di organico - sarebbe in grado di "travolgere il complesso

della giurisdizione civile", in violazione dell'art. 97 della

Costituzione;

che, inoltre, il giudice a quo rileva che l'incremento della

competenza pretorile è stato perseguito con lo strumento del

decreto-legge, per il quale sarebbero mancati, nel caso in esame, i

requisiti di necessità e urgenza, sia perché il decreto impugnato

non contiene nel preambolo l'indicazione di tali requisiti che ne

avrebbero giustificato l'adozione, sia perché il contenuto dell'art.

2 in questione non risulterebbe necessitato dall'esigenza di colmare

eventuali vuoti normativi in tema di ripartizione delle competenze

tra giudice di pace, pretura e tribunale;

che il giudice rimettente prospetta altresì l'eventualità di

una reiterazione dello stesso decreto-legge per la mancata

conversione nel termine sanzionato dall'art. 77 della Costituzione, e

afferma che, anche in questa ipotesi, i rilievi esposti non

perderebbero la loro validità, dal momento che mediante la

reiterazione del decreto impugnato il Governo perpetuerebbe

l'efficacia di questo atto per un periodo di gran lunga superiore a

quello previsto dallo stesso art. 77, attribuendosi la facoltà di

legiferare nella materia del processo civile in violazione dei limiti

indicati dal citato parametro costituzionale;

che, in relazione all'eventualità di una reiterazione, il

giudice a quo impugna anche l' art. 15, secondo comma, della legge n.

400 del 1988, osservando che tale disposizione, pur disciplinando i

limiti alla decretazione d'urgenza, nulla prevede in riferimento alla

reiterazione dei decreti-legge, così violando, nella parte in cui

non fa divieto al Governo di reiterare i decreti-legge non

convertiti, gli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata, e che si è costituita la Cementeria di Monselice S.p.a.,

chiedendo che la medesima questione sia dichiarata inammissibile o

infondata.

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha

già dichiarato infondata, in relazione agli artt. 77 e 97 della

Costituzione, una identica questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, questione che

la stessa sentenza ha trasferito dal decreto-legge richiamato,

decaduto per mancata conversione, alla disposizione di sanatoria

contenuta nell'art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995,

n. 534, dove si è confermata la validità degli atti e dei

provvedimenti adottati e si sono fatti salvi gli effetti prodotti ed

i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile

1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347;

che la questione, così come trasferita in quella concernente

l'art. 1, secondo comma, della legge n. 534 del 1995, va dichiarata

manifestamente infondata, dal momento che non sono stati prospettati

nell'ordinanza di rimessione del presente giudizio profili diversi

rispetto a quelli già esaminati nella richiamata sentenza;

che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15,

secondo comma, della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui tale

disposizione non prevede un divieto di reiterazione per i

decreti-legge non convertiti, va dichiarata manifestamente

inammissibile, in quanto prospettata in via meramente ipotetica, in

relazione ad una reiterazione non ancora avvenuta al momento della

proposizione della stessa questione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge

20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti

sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26

novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in

cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e

sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti

sulla base dell'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238,

sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal

Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 15, secondo comma, della legge

23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata,

in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della

Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice,

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Cheli

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1996:227 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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