Corte costituzionale

Ordinanza n. 147/1997

Altra decisione · depositata il 23/05/1997 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 3/1995

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 e ss. del

d.-l. 7 gennaio 1995, n. 3; del d.-l. 9 marzo 1995, n. 66 nell'intero

testo e relativamente all'art. 12, commi 3 e 5; degli artt. 12, commi

4, 5 e 6, e 14 del d.-l. 7 settembre 1995, n. 373; dell'art. 12,

anche in combinato disposto con l'art. 2, del d.-l. 8 novembre 1995,

n. 463; del d.-l. 8 gennaio 1996, n. 8 nell'intero testo e

relativamente agli artt. 3, commi 4 e 5, 12, anche in combinato

disposto con l'art. 2, e 14; del d.-l. 3 maggio 1996, n. 246

nell'intero testo e relativamente agli artt. 3, comma 3, e 12, comma

4; decreti-legge tutti recanti "Disposizioni in materia di riutilizzo

dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un

processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in

materia di smaltimento dei rifiuti"; ed inoltre dell'art. 15, comma

2, lettera c) o lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei Ministri), promossi con ordinanze emesse il 10

aprile 1995 dal pretore di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio,

il 30 marzo, il 15 e 21 febbraio 1995 dal pretore di Ferrara, il 13

aprile 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova, il

26 settembre 1995 dal pretore di Udine, sezione distaccata di

Cividale del Friuli, il 21 novembre 1995 (n. 4 ordinanze) e il 16

gennaio 1996 dal pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, il

2 febbraio 1996 dal pretore di Udine, sezione distaccata di

Palmanova, il 25 ottobre 1995 dal pretore di Udine, sezione

distaccata di Cervignano del Friuli, il 18 gennaio 1996 dal pretore

di Ferrara, sezione distaccata di Comacchio, il 9 febbraio 1996 dal

pretore di Udine, il 31 maggio 1996 dal pretore di Macerata, il 9

febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Udine, l'11 giugno 1996

dal pretore di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli, l'8

febbraio 1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Ferrara, il 17 maggio

1996 (n. 2 ordinanze) dal pretore di Macerata e il 23 gennaio 1996

dal pretore di Ferrara, rispettivamente iscritte ai nn. 383, 636,

651, 652, 740, 909 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 258, 259,

260, 261, 276, 474, 496, 575, 625, 887, 901, 902, 946, 1135, 1189,

1247, 1248, 1279 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26, 42, 43 e 46, prima serie

speciale, dell'anno 1995 e nn. 1, 13, 14, 22, 23, 26, 28, 38, 39, 40,

43, 44, 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, nel corso di altrettanti procedimenti penali promossi

nei confronti di diversi imputati per violazioni delle norme sullo

smaltimento dei rifiuti (d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915), il

pretore di Ferrara (con ordinanze emesse il 30 marzo 1995, il 15

febbraio 1995, il 21 febbraio 1995, due l'8 febbraio 1996, il 23

gennaio 1996 ed iscritte al registro ordinanze nn. 636, 651 e 652 del

1995 e nn. 1135, 1189 e 1279 del 1996); il pretore di Ferrara,

sezione distaccata di Comacchio (con due ordinanze emesse il 10

aprile 1995 ed il 18 gennaio 1996 ed iscritte al reg. ord. n. 383 del

1995 e n. 575 del 1996); il pretore di Udine (con tre ordinanze

emesse il 9 febbraio 1996 ed iscritte al reg. ord. nn. 625, 901 e 902

del 1996); il pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova (con

due ordinanze emesse il 13 aprile 1995 ed il 2 febbraio 1996 ed

iscritte al reg. ord. n. 740 del 1995 e n. 474 del 1996); il pretore

di Udine, sezione distaccata di Cividale del Friuli (con ordinanze

emesse il 26 febbraio 1995 e l'11 giugno 1996 ed iscritte al reg.

ord. n. 909 del 1995 e n. 946 del 1996); il pretore di Udine, sezione

distaccata di Cervignano del Friuli (con ordinanza emessa il 25

ottobre 1995 ed iscritta al reg. ord. n. 496 del 1996); il pretore di

Perugia, sezione distaccata di Assisi (con ordinanze emesse quattro

il 21 novembre 1995 ed una il 16 gennaio 1996 ed iscritte al reg.

ord. nn. 258, 259, 260, 261 e 276 del 1996); il pretore di Macerata

(con ordinanze emesse una il 31 maggio 1996 e due il 17 maggio 1996

ed iscritte al reg. ord. nn. 887, 1247 e 1248 del 1996), hanno

sollevato, in riferimento a diversi parametri costituzionali,

questioni di legittimità costituzionale dell'intero testo o di

singole disposizioni dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 3, 9 marzo

1995, n. 66, 7 settembre 1995, n. 373, 8 novembre 1995, n. 463, 8

gennaio 1996, n. 8, 3 maggio 1996, n. 246, tutti recanti

"Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli

di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo

di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti"

(decreti-legge decaduti, dopo la proposizione degli incidenti di

costituzionalità, per mancata conversione ed i cui effetti sono

stati successivamente sanati dalla legge 11 novembre 1996, n. 575),

ed inoltre dell'art. 15, comma 2, lettera c) o lettera d), della

legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);

che alcune ordinanze di rimessione (reg. ord. nn. 383, 636, 651 e

652 del 1995 e nn. 575, 887, 1135, 1189, 1247, 1248 e 1279 del 1996)

dubitano della legittimità costituzionale dell'intero testo dei

decreti-legge n. 3 del 1995, n. 66 del 1995, n. 8 del 1996 e n. 246

del 1996, denunciando la violazione: a) dell'art. 77 Cost., sia

perché mancherebbero i requisiti costituzionali di necessità ed

urgenza, sia perché la continua reiterazione dei decreti-legge

sottrarrebbe al Parlamento la sua esclusiva competenza; b) dell'art.

25 (o dell'art. 25, secondo comma) Cost., perché sarebbe violato il

principio della riserva di legge in materia penale; c) dell'art. 3

Cost., giacché la protratta reiterazione dei decreti-legge potrebbe

produrre effetti definitivi attraverso il giudicato e determinare una

disparità di trattamento tra fattispecie identiche diversamente

giudicate sotto la vigenza di un diverso decreto-legge;

che il pretore di Udine, sezione distaccata di Palmanova, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) della norma

(art. 12, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 1995) che esclude la

punibilità di chi, fino al 7 gennaio 1995 (data di entrata in vigore

del decreto-legge n. 3 del 1995), ha commesso un fatto previsto come

reato dal d.P.R. n. 915 del 1982, nell'esercizio di attività

qualificate come operazioni di smaltimento di residui secondo quanto

disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio

1990 ovvero da norme regionali; b) della norma (art. 12, comma 5, del

decreto-legge n. 66 del 1995) che esclude l'applicabilità dello

stesso d.P.R. n. 915 del 1982, là dove disciplina, anche agli

effetti sanzionatori, le attività che il d.-l. regolamenta e

qualifica come attinenti al riutilizzo dei residui;

che i dubbi di legittimità sono prospettati in riferimento: a)

all'art. 77 Cost., mancando i requisiti di necessità ed urgenza

previsti per l'adozione di decreti-legge; b) all'art. 25 Cost., sia

perché la reiterazione di decreti-legge violerebbe il principio di

riserva di legge in materia penale, sia perché attraverso norme

regionali sarebbe consentito di escludere la punibilità di condotte

altrimenti sanzionate; c) all'art. 3 Cost., per disparità di

trattamento, da un lato, nella valutazione di una medesima condotta

in una Regione rispetto al restante territorio nazionale, e,

dall'altro, tra le imprese che si sono adeguate alla precedente

disciplina del trattamento dei rifiuti, sopportando i relativi costi,

e chi non vi ha provveduto, con ripercussioni sulla concorrenza e

possibile contrasto anche con l'art. 41 Cost; d) agli artt. 10 e 11

Cost., per mancato rispetto della direttiva 91/156 del Consiglio

della comunità economica europea;

che le stesse norme, contenute nei successivi decreti-legge (art.

12, commi 4 e 6, del decreto-legge n. 373 del 1995; art. 12, comma 4,

del decreto-legge n. 463 del 1995, anche in combinato disposto con

l'art. 2; art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 1996, anche in

combinato disposto con l'art. 2; art. 12, comma 4, del decreto-legge

n. 246 del 1996), sono oggetto di questioni di legittimità

costituzionale sollevate dai Pretori di Udine, sezione distaccata di

Cervignano del Friuli, di Perugia, sezione distaccata di Assisi, di

Udine, sezione distaccata di Palmanova, e di Macerata;

che anche queste ordinanze denunciano, con motivazioni analoghe a

quelle sopra esposte, il contrasto di tali disposizioni con gli artt.

3, 10, 11, 25, 41 e 77 della Costituzione. In alcune ordinanze di

rimessione, inoltre, viene prospettato il contrasto con l'art. 24

Cost., giacché l'art. 12, comma 4, avrebbe previsto come causa di

non punibilità un comportamento inesigibile, il rispetto delle

condizioni fissate nel decreto del Ministro dell'ambiente del 26

gennaio 1990, che, esorbitando dai poteri ministeriali, è stato

annullato dalla Corte costituzionale perché privo di copertura

legale (sentenza n. 512 del 1990). Alcune ordinanze denunciano,

infine, la violazione degli artt. 9 (o 9, secondo comma) e 32 della

Costituzione, giacché sottrarre alle sanzioni penali attività

relative a sostanze classificabili come residui violerebbe il diritto

alla salubrità dell'ambiente;

che i pretori di Udine, sezioni distaccate di Palmanova e di

Cividale del Friuli, hanno sollevato questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 8 del

1996 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 246 del 1996, i

quali escludono dal campo di applicazione dei rispettivi

decreti-legge i materiali considerati merci, in quanto inclusi negli

appositi elenchi approvati dal Ministro dell'ambiente,

successivamente integrati da nuovi materiali quotati in borse merci o

listini ufficiali delle camere di commercio;

che le questioni di legittimità costituzionale sono sollevate

denunciando la violazione: a) del principio di riserva di legge in

materia penale (art. 25 Cost.), in quanto l'esistenza del reato

dipenderebbe dall'inserimento o meno delle materie trattate in

listini adottati dall'autorità amministrativa, dai cui provvedimenti

dipenderebbe l'applicabilità della normativa sui rifiuti e la

punibilità o meno di determinate condotte; b) degli artt. 9 (o 9,

secondo comma), 32, 10, 25 e 77 della Costituzione, con

argomentazioni analoghe a quelle sopra esposte;

che i pretori di Udine e di Udine, sezione distaccata di Cividale

del Friuli, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale

della norma che esclude la punibilità di chi, sino al 7 gennaio

1995, abbia effettuato lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e

nocivi nel rispetto delle prescrizioni tecniche di sicurezza (artt.

12, comma 5, e 14 del decreto-legge n. 373 del 1995; artt. 12, comma

5, e 14 del decreto-legge n. 8 del 1996), denunciandone il contrasto

sempre con gli artt. 9, secondo comma, 10, 25, 32 e 77 della

Costituzione;

che il pretore di Perugia, sezione distaccata di Assisi, ha

sollevato ulteriori questioni di legittimità costituzionale

denunciando anche, in riferimento agli artt. 3 e 77 della

Costituzione, l'art. 15, comma 2, lettera c) o lettera d), della

legge n. 400 del 1988, nella parte in cui non indica, tra i casi nei

quali il Governo non può rinnovare le disposizioni di decreti-legge,

la mancata conversione in legge nel termine previsto dall'art. 77

Cost;

che in dodici dei ventiquattro giudizi promossi con le ordinanze

sopra indicate (reg. ord. nn. 383, 636, 740 e 909 del 1995; nn. 258,

259, 260, 261, 276, 474, 496 e n. 575 del 1996) è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata

l'inammissibilità e la non fondatezza (o la manifesta infondatezza)

delle questioni;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale

concernono: a) la disciplina delle materie prime secondarie, dei

materiali quotati con precise specifiche merceologiche in borse merci

o in listini e mercuriali ufficiali istituiti presso le camere di

commercio, nonché della causa di non punibilità (con conseguente

sottrazione alla disciplina sanzionatoria penale dettata dal d.P.R.

10 settembre 1982, n. 915) sia per le attività qualificate come

attinenti al riutilizzo dei residui, sia per le operazioni relative

allo stoccaggio provvisorio, a determinate condizioni, dei rifiuti

tossici e nocivi (disciplina dettata dai decreti-legge 7 gennaio

1995, n. 3, 9 marzo 1995, n. 66, 7 settembre 1995, n. 373, 8

novembre 1995, n. 463, 8 gennaio 1996, n. 8 e 3 maggio 1996, n. 246);

b) la legittimità della reiterazione di decreti-legge non convertiti

nei termini, per la disciplina della stessa materia (art. 15 della

legge 23 agosto 1988, n. 400);

che vengono prospettate questioni identiche o connesse,

prevalentemente concernenti le stesse disposizioni o norme di analogo

contenuto, sicché i giudizi possono essere riuniti per essere decisi

con unica pronuncia;

che, successivamente alla proposizione delle questioni di

legittimità costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti è

stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,

emanato, tra l'altro, per dare attuazione alle direttive della

comunità economica europea 91/156 e 91/689;

che la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata

rispetto a quella considerata nelle diverse ordinanze di rinvio,

essendo stato in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e

di sanzioni (artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10

settembre 1982, n. 915 (art. 56);

che, indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili

attinenti alla decretazione d'urgenza, è opportuno che gli atti

siano restituiti ai giudici rimettenti perché essi possano valutare

se, essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997,

il quadro normativo complessivo, le questioni sollevate siano tuttora

rilevanti nei giudizi principali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai giudici

rimettenti indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 maggio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 maggio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:147 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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