Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/07/1990 · relatore Antonio Baldassarre

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1legge 357/1989
  • art. 2legge 357/1989
  • art. 4legge 357/1989
  • art. 8legge 357/1989
  • art. 13legge 357/1989
  • art. 15legge 357/1989
  • art. 5legge 357/1989
  • art. 20legge 357/1989
  • art. 3legge 357/1989
  • art. 9legge 357/1989
  • art. 10legge 357/1989
  • art. 11legge 357/1989
  • art. 12legge 357/1989
  • art. 23legge 357/1989
  • art. 25legge 357/1989
  • art. 28legge 357/1989

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6

novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale

della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre

1989, n. 417, promosso con ricorso della Provincia autonoma di

Bolzano, notificato il 1° febbraio 1990, depositato in cancelleria il

7 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore

Antonio Baldassarre;

Uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia

autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di

Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità

costituzionale nei confronti del decreto-legge 6 novembre 1989, n.

357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola),

convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Una prima questione concerne l'art. 1 del decreto-legge impugnato,

il quale, nel disporre nel primo comma che "i ruoli nazionali del

personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria

superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono

trasformati in ruoli provinciali" e nel disciplinare nei commi

successivi i criteri di inquadramento del personale nei nuovi ruoli

provinciali, violerebbe l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2,

nonché gli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con

l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e le relative tabelle

approvate con d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510. Il motivo della censura

risiede nel fatto che l'impugnato art. 1 non differenzierebbe in

alcun modo i ruoli del personale insegnante nella Provincia di

Bolzano rispetto a quelli delle altre province, ponendosi perciò in

contrasto con le citate norme di attuazione dello Statuto, le quali

prevedono che "per il personale direttivo e docente delle scuole

secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle

località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi

ruoli", indicati poi nelle "tabelle organiche" approvate con il

decreto del 1987 prima citato.

Una seconda questione di legittimità costituzionale concerne gli

artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto-legge n.

357 del 1989, i quali disciplinano analiticamente, anche per la

Provincia di Bolzano, tutti gli aspetti del reclutamento del

personale scolastico. Secondo la ricorrente, tali articoli porrebbero

una disciplina incompatibile con le norme costituzionali che

garantiscono l'autonomia della Provincia stessa, in quanto

regolerebbero compiutamente profili disciplinati dalle norme di

attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983 e nel d.P.R. n. 752

del 1976.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riguarda gli

artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali

disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di

musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria

degli aspiranti, nonché l'amministrazione del personale dei

conservatori. A giudizio della ricorrente, poiché queste norme si

applicano al Conservatorio "C. Monteverdi" di Bolzano ed alla scuola

media ad esso annessa, esse sarebbero illegittime in quanto

porrebbero una disciplina incompatibile con quella prevista dagli

artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100,

102 e 107 Statuto T.A.A., dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del

d.P.R. n. 89 del 1983 e dal d.P.R. n. 510 del 1987.

Una quarta questione di legittimità costituzionale concerne

l'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge n. 357 del 1989,

il quale dispone che le norme dell'articolo 2, concernente l'accesso

ai ruoli del personale docente delle varie scuole, si applicano, con

i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti

nazionali. Secondo la ricorrente, poiché, come riconosciuto anche da

questa Corte con la sentenza n. 797 del 1988, l'ordinamento dei

convitti nazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva

della provincia autonoma, la disposizione impugnata sarebbe

illegittima per contrasto con gli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, 16,

primo comma, dello Statuto, 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973, e 1 e 2

del d.P.R. n. 691 del 1973. Né si potrebbe dire, ad avviso della

ricorrente, che le disposizioni dell'art. 2, in considerazione del

loro contenuto estremamente analitico e dettagliato, potrebbero

essere riconosciute come esercizio legittimo della funzione di

indirizzo e coordinamento. Infine, non potrebbe tacersi che anche per

il personale insegnante dei convitti nazionali valgono le

disposizioni poste dalle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 89

del 1983.

Un'altra questione di legittimità costituzionale riguarda gli

artt. 5 e 20 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali, stabilendo

una analitica disciplina per gli ispettori tecnici e prevedendo in

particolare la istituzione di un ruolo unico, contrasterebbero con

l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2, e gli artt. 16, primo

comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, nonché con l'art.

15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che prevede una speciale disciplina

della funzione ispettiva affidandola a sette (rectius: otto)

ispettori periferici scelti mediante apposite procedure.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale ha ad

oggetto l'art. 22 del decreto-legge impugnato, il quale, prevedendo

un piano di intervento del Ministro della Pubblica Istruzione al fine

di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità

scolastiche esistenti, contrasterebbe con i medesimi principi

statutari più volte citati e, in particolare, con l'art. 4 del

d.P.R. n. 89 del 1983, che attribuisce i provvedimenti di

soppressione o di aggregazione delle scuole alla competenza della

provincia, da esercitare d'intesa con il Ministro della Pubblica

Istruzione.

Le ultime due questioni poste dalla Provincia autonoma di Bolzano

concernono l'intero testo del decreto legge impugnato. Con la prima,

la Provincia lamenta la violazione dell'art. 52, quarto comma, dello

Statuto, in quanto il presidente della Giunta provinciale non sarebbe

stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri

che ha deliberato il decreto-legge impugnato, pur se la disciplina

posta da quest'ultimo interessava specificamente la Provincia di

Bolzano. Con la seconda, la ricorrente deduce la violazione dei

principi statutari più volte citati anche in relazione all'art. 77

della Costituzione. Infatti, il decreto-legge impugnato (che segue

due precedenti decreti non convertiti) sarebbe stato adottato al di

fuori delle condizioni che legittimano il ricorso alla decretazione

d'urgenza e, comunque, sarebbe privo dei requisiti indicati dall'art.

15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. - Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, il quale, premettendo che il decreto-legge impugnato

introduce, accanto al tradizionale canale di reclutamento del

personale della scuola costituito dal concorso per titoli ed esami,

un canale di reclutamento più flessibile, per il quale la selezione

avviene sulla base dei soli titoli, contesta la fondatezza delle

singole questioni prospettate dalla Provincia di Bolzano.

Quanto alle questioni che si fondano sulla asserita

incompatibilità del sistema introdotto dal decreto-legge impugnato

con quello previsto dalle norme di attuazione dello Statuto,

l'Avvocatura osserva, innanzitutto, che la disciplina impugnata ha

natura generale e che le norme generali non sono idonee a prevalere

su previgenti norme speciali. In secondo luogo, rileva che la

normativa posta a tutela delle minoranze linguistiche è destinata ad

operare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in mancanza

di espliciti richiami da parte della normativa successiva.

In ogni caso, osserva l'Avvocatura, la materia disciplinata dalle

norme impugnate rientra sicuramente tra quelle riservate alla

legislazione statale, come anche risulta dai precedenti normativi

(d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; legge 9 agosto 1978, n. 463 e legge

20 maggio 1982, n. 270). Anzi, l'art. 15 del decreto-legge impugnato,

col prevedere che "continuano ad applicarsi" le disposizioni degli

artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 417 del 1974 - i quali dettano norme per

il reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua

d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine -

confermerebbe il riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 89 del

1983. Del resto, prosegue l'Avvocatura, occorrerebbe sottolineare che

il personale direttivo e docente delle scuole della Provincia di

Bolzano è pur sempre personale statale, per il quale debbono valere

le norme fondamentali che per lo stato giuridico e per il

reclutamento valgono per tutto il personale scolastico statale.

Riguardo alla lamentata provincializzazione dei ruoli delle scuole

superiori, l'Avvocatura rileva, innanzitutto, che il decreto-legge

impugnato ha introdotto una razionalizzazione del sistema normativo,

dal momento che i ruoli degli altri ordini e gradi di scuola, ivi

compresi quelli della scuola media, sono provinciali. Inoltre,

prosegue l'Avvocatura, dalla applicazione della norma impugnata - che

attiene alla definizione del livello territoriale di gestione dei

ruoli - non può derivare alcuna incidenza sulla determinazione delle

dotazioni organiche e sui meccanismi successivi per la loro

formazione.

In relazione alle censure concernenti i ruoli ispettivi,

l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata non impedirebbe di

applicare le norme specificamente poste per la Provincia di Bolzano,

in quanto prevede la riserva, nell'ambito del nuovo ruolo, di un

contingente di sette (rectius: otto) ispettori per la provincia

stessa, da scegliersi secondo le vigenti procedure.

Sempre ad avviso dell'Avvocatura, resterebbe impregiudicata anche

la competenza della Provincia di Bolzano ad adottare, d'intesa con il

Ministero della Pubblica Istruzione, i provvedimenti di soppressione

e di aggregazione delle scuole operanti nel proprio territorio.

L'art. 22 del decreto impugnato, infatti, si limiterebbe soltanto a

definire più compiutamente le metodologie programmatorie da seguire

nella razionalizzazione degli insediamenti scolastici. Queste stesse

considerazioni dovrebbero valere, ancora, secondo l'Avvocatura, per

escludere sia la dedotta violazione dell'art. 107 dello Statuto

(procedure per la modificazione delle norme di attuazione dello

Statuto), sia la pretesa illegittimità dell'intero decreto-legge per

la mancata partecipazione del presidente della Giunta provinciale

alle sedute del Consiglio dei ministri che lo ha deliberato.

L'Avvocatura contesta, infine, la fondatezza della censura basata

sull'art. 77 della Costituzione, dal momento che, quando il decreto

è stato deliberato, sarebbero state certamente sussistenti le

condizioni che legittimavano il ricorso alla decretazione d'urgenza.

I criteri previsti dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 400 del

1988, del resto, atterrebbero esclusivamente alla tecnica legislativa

e non rileverebbero, pertanto, sul piano del riparto delle competenze

tra Stato e province autonome.

3. - La Provincia di Bolzano ha presentato una memoria, nella

quale sottolinea, innanzitutto, che l'art. 15 del decreto impugnato,

laddove prevede che "le disposizioni di cui al presente decreto si

applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole

con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località

ladine della Provincia di Bolzano", dimostrerebbe che, nelle

intenzioni del legislatore, la disciplina del decreto-legge impugnato

dovrebbe essere integralmente applicabile anche nel territorio della

Provincia stessa. Ne risulterebbe violato, così, l'art. 107 dello

Statuto, in quanto le disposizioni impugnate sarebbero dirette a

modificare norme di attuazione con una procedura diversa da quella

statutariamente prevista. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 15, nel

far salva l'applicabilità degli artt. 45, 46, 47, 48 e 51 del d.P.R.

31 maggio 1974, n. 417, salvaguarderebbe solo le competenze degli

intendenti scolastici (ai quali spetta, in base all'art. 19, quinto e

sesto comma, dello Statuto, l'amministrazione delle scuole di lingua

tedesca e di quelle delle località ladine), ma non anche le

competenze del sovrintendente scolastico, cui l'art. 19, quarto

comma, dello stesso Statuto affida l'amministrazione della scuola di

lingua italiana.

Pur riconoscendo che il decreto impugnato disciplina materia in

gran parte riservata alla competenza legislativa dello Stato, la

ricorrente osserva tuttavia che lo Stato dovrebbe disciplinare la

stessa materia nel rispetto dell'art. 107 dello Statuto o "comunque

con leggi generali che debbono a loro volta essere adottate in

conformità alle speciali norme ed alle specifiche competenze

provinciali". Per lo stesso motivo sarebbe illegittima l'istituzione

dei "ruoli provinciali", che ha introdotto norme incompatibili con

quelle di attuazione senza rispettare le procedure di cui all'art.

107 dello Statuto.

Infine, con riferimento al potere del Ministro della Pubblica

Istruzione di disporre l'aggregazione di istituti e di scuole di

istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, secondo comma), la

ricorrente insiste nel ritenere che tale previsione, non accompagnata

dalla salvezza delle competenze della Provincia di Bolzano in questa

particolare materia, costituirebbe una grave lesione delle competenze

provinciali. Considerato in diritto

1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose

questioni di legittimità costituzionale in relazione a vari articoli

del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di

reclutamento del personale della scuola), convertito, con

modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, per violazione

delle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R.

31 agosto 1972, n. 670) poste a tutela dell'autonomia legislativa e

amministrativa provinciale, con particolare riferimento alle norme

statutarie in materia di scuole e di protezione delle minoranze

linguistiche, nonché a quelle regolanti il procedimento di

approvazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso.

2. - Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle

questioni sollevate in riferimento alla pretesa violazione dell'art.

77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo

comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, poiché, per

giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn.

243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989), le regioni o le

province autonome, allorché agiscono nei giudizi di legittimità

costituzionale in via principale, non possono far valere vizi di

costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e

urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che

attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di

per sé sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle

ricorrenti.

3. - Non fondata è la censura proposta dalla Provincia autonoma

di Bolzano nei confronti dell'intero decreto-legge n. 357 del 1989,

per violazione dell'art. 52, quarto comma, dello Statuto speciale per

il Trentino-Alto Adige, il quale dispone che il presidente della

Giunta provinciale "interviene alle sedute del Consiglio dei

Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia".

È, infatti, affermazione costante di questa Corte (v., sentt. nn. 34

e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 85 e 224 del 1990)

che, ai fini dell'attuazione di tale particolare forma di

collaborazione, è necessario che le questioni trattate comportino il

coinvolgimento di un interesse differenziato della regione o della

provincia autonoma, sicché ne mancano i presupposti quando, come nel

caso in questione, oggetto di deliberazione è una disciplina

generale che si riverbera sulle singole regioni o province autonome

come mera estensione locale della stessa disciplina.

4. - Non fondata è la questione di legittimità costituzionale

sollevata nei confronti dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge,

laddove stabilisce che "i ruoli nazionali del personale docente degli

istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i

licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli

provinciali" e prevede sia i criteri per l'inquadramento sia la

disciplina per l'amministrazione dei ruoli stessi.

Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, le disposizioni

impugnate non contengono una disciplina incompatibile con le norme di

attuazione e, pertanto, non ledono l'autonomia costituzionalmente

garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 8, nn. 4, 26 e

27, dall'art. 9, n. 2, dall'art. 16, primo comma, dagli artt. 19, 87,

89, 100, 102 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,

in connessione con l'art. 16 del d.P.R. n. 89 del 1983 (e relative

tabelle, approvate con d.P.R. n. 510 del 1987). Più in particolare,

l'articolo da ultimo menzionato dispone semplicemente che "per il

personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua

tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della

Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli". Appare chiaro,

pertanto, che le disposizioni impugnate prevedono, come regola

applicabile in tutto il territorio statale, la trasformazione dei

ruoli nazionali in ruoli provinciali, senza con ciò incidere

minimamente sulla norma di attuazione, la quale prevede "appositi

ruoli" per il personale delle scuole secondarie di lingua tedesca e

delle località ladine della Provincia di Bolzano. In altre parole,

la disciplina speciale disposta dalle norme di attuazione per le

scuole da ultimo citate continua a valere nell'ambito del territorio

della ricorrente sia per quanto riguarda i ruoli del personale

docente, sia per quanto riguarda l'amministrazione degli stessi e

l'inquadramento.

5. - Non fondata è pure la questione concernente l'art. 2,

venticinquesimo comma, del decreto-legge impugnato, il quale

stabilisce che "le norme del presente articolo si applicano, con i

necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti

nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre

istituzioni educative".

Non sussiste, infatti, la pretesa violazione degli artt. 8, nn. 4

e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, dello Statuto, nonché degli artt.

1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973 e 1 e 2 del d.P.R. n. 691 del 1973,

per il semplice fatto che nessuna delle disposizioni invocate come

parametro di costituzionalità è in grado di fondare le attribuzioni

provinciali che si pretendono lese. Al contrario, l'art. 121 del

d.P.R. n. 417 del 1974, mentre istituisce il ruolo provinciale del

personale educativo, attribuisce allo stesso lo status di insegnante

elementare. Sicché si deve ritenere che la disciplina dello stato

giuridico del personale educativo sia, al pari di quella per gli

insegnanti elementari, di competenza statale (ferma restando la

diretta e autonoma applicabilità delle norme di attuazione sul

bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto

personale). Né può riconoscersi alcun valore al richiamo, operato

dalla difesa della Provincia, alla sentenza n. 797 del 1988 di questa

Corte, dal momento che quel giudizio riguardava la materia (di

competenza esclusiva) dell'assistenza scolastica in relazione

all'indizione dei bandi per i posti gratuiti di convittore nei

convitti della Provincia di Bolzano, e non già l'ordinamento o il

personale educativo dei convitti stessi.

6. - Non fondata è altresì la questione di legittimità

costituzionale relativa agli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n.

357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei

conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione

della graduatoria degli aspiranti, nonché l'amministrazione del

personale dei conservatori medesimi.

A base della censura ora considerata c'è, infatti, l'erronea

premessa che la disciplina dello stato giuridico del personale,

docente e non, dei conservatori sia di competenza provinciale. In

realtà, mentre l'art. 9, n. 2, dello Statuto attribuisce alla

Provincia la competenza concorrente in materia di istruzione

elementare e secondaria, le norme di attuazione contenute negli artt.

1 e 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 precisano che è riservata allo

Stato la disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo,

direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole e degli

istituti di istruzione secondaria, ivi comprese quelle di istruzione

artistica. Del resto, le stesse norme di attuazione, all'art. 10, si

limitano a prevedere che "nel conservatorio di musica di Bolzano

possono essere istituiti nuovi corsi d'insegnamento consoni alle

tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi

diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore", precisando,

significativamente, la necessità dell'intesa con il Ministro della

Pubblica Istruzione agli effetti di cui all'art. 4 dello stesso

decreto presidenziale, e cioè agli effetti della determinazione

degli oneri relativi al personale a carico dello Stato. In ogni caso,

sempre ai fini della esclusione della lesione delle competenze

provinciali ad opera delle disposizioni che attribuiscono al Ministro

della Pubblica Istruzione determinati poteri dei confronti del

personale statale, non è vano ricordare che l'art. 22 del d.P.R. n.

89 del 1983 dispone che al sovrintendente scolastico competono le

medesime attribuzioni che nel restante territorio nazionale spettano

ai provveditori agli studi.

7. - Non fondata è anche la questione di legittimità

costituzionale riguardante gli artt. 5 e 20 del decreto-legge

impugnato, i quali, nel dettare una compiuta e analitica disciplina

del ruolo degli ispettori tecnici (prevedendo, fra l'altro, un ruolo

unico con una dotazione di seicentonovantasei unità, nonché le

procedure per il reclutamento e la contestuale soppressione dei ruoli

degli ispettori tecnici centrali e periferici), si porrebbero in

contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 8, nn. 4, 26 e

27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto e

con l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che contiene una speciale

disciplina della funzione ispettiva, affidata, nella Provincia di

Bolzano, a sette (rectius: otto) ispettori periferici prescelti

secondo particolari procedure.

In realtà, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello

Stato, la disciplina impugnata non interferisce affatto con quella

contenuta nelle citate norme di attuazione, nelle quali sono

previsti, all'interno della dotazione organica del ruolo degli

ispettori tecnici periferici, specifici posti di ispettore tecnico

periferico per le scuole di lingua italiana, per quelle di lingua

tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di

Bolzano. A questa conclusione conducono sia il rilievo che, al fine

del reclutamento del personale ispettivo, l'impugnato art. 5, al

comma quarto, fa salve le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 417

del 1974 relative al reclutamento degli ispettori tecnici periferici,

sia il fatto che le disposizioni impugnate non possono certamente

prevalere sulla specifica determinazione contenuta nelle norme di

attuazione. Né va trascurato, in ogni caso, che, poiché l'impugnato

art. 5 dispone, all'ultimo comma, la soppressione dei ruoli degli

ispettori tecnici centrali e periferici e poiché l'art. 15 del

d.P.R. n. 89 del 1983 individua gli ispettori tecnici periferici che

devono operare nell'ambito della Provincia di Bolzano tra quelli

appartenenti alla dotazione organica del ruolo ora soppresso, si

renderà opportuno, secondo quanto previsto dall'art. 48 delle stesse

norme di attuazione, il coordinamento della disciplina posta da

queste ultime con la nuova normativa statale.

8. - Non fondate sono, poi, le numerose questioni di legittimità

costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10,

11, 12, 15, 23, 25 e 28 per violazione dell'art. 8, nn. 4, 26 e 27,

dell'art. 9, n. 2, degli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102

e 107 dello Statuto, come attuati dai dd.PP.RR. 10 febbraio 1983, n.

89; 26 ottobre 1987, n. 510; e 26 luglio 1976, n. 752.

Priva di qualsiasi plausibilità è, infatti, la prospettazione di

una incompatibilità della disciplina posta dalle disposizioni

impugnate con le particolari norme stabilite per l'ordinamento

scolastico della Provincia di Bolzano. La disciplina ora considerata

riguarda, senza alcuna ombra di dubbio, materie di competenza

statale, che non interferiscono minimamente né con norme statutarie,

né con quelle di attuazione le quali, come questa Corte ha

ripetutamente affermato, si applicano di per sé a prescindere

dall'esistenza di espliciti richiami (v., da ultimo sent. n. 224 del

1990). Quest'ultima osservazione vale, in particolare, per l'art. 22

del d.P.R. n. 89 del 1983 - che assegna al sovrintendente (per le

scuole di lingua italiana site nel territorio provinciale) e agli

intendenti scolastici (per le scuole di lingua tedesca e per quelle

delle località ladine della Provincia di Bolzano) le attribuzioni

riservate ai provveditori agli studi nel restante territorio

nazionale -, oltreché per le norme poste a tutela del bilinguismo e

della proporzionale etnica.

9. - Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte va rigettata,

infine, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art.

22 del decreto-legge n. 357 del 1989, che attribuisce al Ministro

della Pubblica Istruzione la predisposizione di un piano di

interventi al fine di provvedere al ridimensionamento e alla

soppressione delle unità scolastiche esistenti, nonché

all'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di

secondo grado di diverso ordine e tipo. In particolare, questa

disposizione, valevole nell'ambito riservato alla competenza statale,

non incide sull'autonoma applicabilità dell'art. 4 delle norme di

attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983, che affida la

competenza relativa all'istituzione di scuole elementari e di

istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonché di corsi

finalizzati al rilascio di titoli di studio alla Provincia di

Bolzano, la quale è tenuta ad esercitarla sulla base di piani da

essa predisposti e d'intesa con il Ministero della Pubblica

Istruzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di

reclutamento del personale della scuola), convertito, con

modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in

riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con

l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con

modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con

il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in

riferimento all'art. 52, quarto comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito,

con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata,

con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in

riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma,

19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto

speciale per il Trentino Alto Adige), in connessione con l'art. 16

del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e con il d.P.R. 26 ottobre 1987,

n. 510;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge 6 novembre

1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre

1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla

Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n.

2, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige), agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1°

novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1° novembre 1973,

n. 691;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,

sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di

Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16,

primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione

agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e

al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 5 e 20 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357,

convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417,

sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di

Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16,

primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n.

670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione all'

art. 15 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del

decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,

nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso

indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli

artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100,

102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Statuto speciale per il

Trentino-Alto Adige), come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n.

89, dal d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510 e dal d.P.R. 26 luglio 1976,

n. 752;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 4 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito,

con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata,

con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in

riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma,

19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto

speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione con l'art. 4 del

d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 20 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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