Corte costituzionale

Ordinanza n. 32/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/02/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli organi

amministrativi), promosso con ricorso della Regione Calabria

notificato il 15 giugno 1993, depositato in cancelleria il 21

successivo ed iscritto al n. 30 del registro ricorsi 1993;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che la Regione Calabria ha sollevato questione di

legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 20 maggio

1993, n. 150, recante la "disciplina della proroga degli organi

amministrativi", in riferimento agli artt. 77, ultimo comma, 117,

118, 121, 122 e 123 della Costituzione;

che, sebbene formulate nei confronti dell'intero decreto-legge,

le censure della regione ricorrente concernono in particolare gli

artt. 3, 4, comma 2, 6 e 8 del provvedimento legislativo impugnato,

ma solo sul presupposto - ipotizzato come eventuale - secondo cui

l'art. 9, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 150 del 1993 - il

quale stabilisce che le disposizioni recate dal decreto operano

direttamente nei confronti delle regioni a statuto ordinario fino a

quando queste ultime non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai

princìpi generali ivi contenuti - sia interpretato come idoneo a

determinare l'abrogazione immediata della preesistente normativa

regionale in materia; normativa, nella specie, contenuta nella legge

della Regione Calabria 5 agosto 1992, n. 13, e che ad avviso della

ricorrente sarebbe già pienamente coerente con l'art. 97 della

Costituzione e con i princìpi affermati nella sentenza n. 208 del

1992 di questa Corte;

che, qualora il paventato presupposto interpretativo dell'art.

9, comma 1, del decreto-legge fosse esatto, la disciplina impugnata

sarebbe costituzionalmente illegittima, in quanto:

a) l'attribuzione ai presidenti degli organi collegiali, in

caso di inerzia di questi ultimi, della competenza in ordine alla

designazione e alla nomina dei titolari degli organi amministrativi

scaduti, contenuta nell'art. 4, comma 2, violerebbe sia le competenze

regionali in materia di ordinamento degli uffici (art. 117 della

Costituzione), sia le competenze statutarie (art. 123 della

Costituzione), sia, infine, se riferita a nomine di competenza del

Consiglio regionale, la configurazione del presidente del Consiglio

regionale come organo privo di rilevanza esterna (artt. 121 e 122

della Costituzione);

b) la disciplina della proroga degli organi amministrativi

scaduti e degli atti da questi emanati, nel limitare la competenza

degli organi prorogati agli atti di ordinaria amministrazione nonché

agli atti urgenti e indifferibili (art. 3), inciderebbe sulla

competenza regionale in materia, violando l'art. 117 della

Costituzione; questa censura sarebbe da estendere al collegato art. 6

del decreto-legge, che prevede la nullità di diritto degli atti

compiuti dagli organi scaduti;

c) la previsione (art. 8) della convalida degli atti di

ricostituzione degli organi scaduti adottati dai presidenti degli

organi collegiali sulla base della disciplina vigente al momento

della loro adozione (e cioè sulla base dei decreti- legge che hanno

preceduto quello impugnato nel presente giudizio) violerebbe sia

l'art. 77, ultimo comma, della Costituzione, in relazione anche

all'art. 15, comma 2, lett. d) della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sia le competenze regionali in materia di organizzazione di uffici ed

enti (artt. 117 e 123 della Costituzione), non potendo le regioni

revocare gli illegittimi atti dei loro presidenti e provvedere

diversamente in ordine agli organi scaduti;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o per l'infondatezza delle questioni;

Considerato che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 non è

stato convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta

dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20

luglio 1993;

che, pertanto, in conformità alla giurisprudenza di questa

Corte (v., da ultimo, le ordinanze nn. 505 e 470 del 1993), le

questioni sollevate dalla Regione Calabria devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, comma 2, 6, 8 e 9 del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 150 (Disciplina della proroga degli

organi amministrativi), sollevate dalla Regione Calabria, con il

ricorso indicato in epigrafe, in riferimento agli artt. 77, ultimo

comma, 117, 118, 121, 122 e 123 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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