Art. 2 — Depenalizzazione di reati del codice penale
All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
- b)nel secondo comma, le parole «La pena e' aumentata da un terzo alla meta'» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.». All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, le parole «e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
- b)nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
- c)nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103». All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
- b)nel secondo comma, le parole «e' punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000». All'articolo 661 del codice penale, le parole «e' punito» sono sostituite con le seguenti: «e' soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000». All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nel primo comma, le parole «e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;
- b)nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
- c)nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000». L'articolo 726 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Testo vigente dal 22 gennaio 2016
