Art. 652 c.p. — Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto

[1]Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

[2]Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, ((e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000)).

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Una proposta d'indole generale è stata fatta dalla Commissione parlamentare su questo libro: che cioè vengano eliminate dal codice «le contravvenzioni che non hanno carattere strettamente giuridico o che si riferiscono a materia in continua trasformazione». Tutte le contravvenzioni hanno carattere strettamente giuridico, perchè esse, siano o no da comprendersi nel codice penale, essendo in ogni caso prevedute in norme giuridiche, sono precetti di diritto penalmente sanzionati, e quindi hanno necessariamente e sempre carattere strettamente giuridico. Se si è inteso di usare il termine «giuridico» in contrapposto a «sociale», la distinzione non può valere, perchè è proprio della maggior parte delle contravvenzioni il carattere sociale, in quanto sono stabilite per assicurare condizioni favorevoli alla buona e ordinata convivenza sociale. Se, infine, la Commissione ha voluto riferirsi alle contravvenzioni «concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione», si tratta soltanto di quattro reati, compresi nel titolo II di questo libro, che non riguardano materie in continua trasformazione. Più fondata appare la proposta di escludere dal codice quelle contravvenzioni che si riferiscono veramente a materie in continua trasformazione, e le cui esigenze di regolamentazione male si conciliano con la stabilità del codice. Senonchè questa proposta era già stata fatta dalla Commissione ministeriale, che esaminò il progetto preliminare, ed in accoglimento di essa furono escluse dal progetto definitivo parecchie contravvenzioni, che erano comprese nel primo progetto. Quelle mantenute nel codice non si riferiscono a materie in continua trasformazione, e però non v'è ragione di lasciarle alle leggi speciali. TITOLO I. Delle contravvenzioni di polizia.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 213

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. 30 parole tolte, 26 parole aggiunte in 2 capoversi.

… una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, e' tolto: punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila aggiunto: soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

Se il colpevole da' informazioni o indicazioni mendaci, e' tolto: punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da lire trecento a seimila aggiunto: soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art652 · fonte del testo

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