Autorita' competente Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorita' amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative gia' previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e' competente l'autorita' individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le violazioni di cui all'articolo 2, e' competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto. Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
- a)le autorita' competenti ad irrogare le sanzioni amministrative gia' indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b)il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
- c)l'autorita' comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
- d)il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3.
Testo vigente dal 22 gennaio 2016
