Art. 661 c.p. — Abuso della credulità popolare
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)), se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).
Testo vigente dal 6 febbraio 2016
