Codice penale

Art. 661 c.p. — Abuso della credulità popolare

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare ((e' soggetto)), se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, ((alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000)).

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

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Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. 14 parole tolte, 13 parole aggiunte.

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulita' popolare e' tolto: punito aggiunto: soggetto, se dal fatto puo' derivare un turbamento dell'ordine pubblico, tolto: con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila aggiunto: alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art661 · fonte del testo

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