Art. 668 c.p. — Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive

[1]Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero da' in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all'Autorita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

[2]Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico ((opere)) cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita' ((o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche)).

[3]Se il fatto e' commesso contro il divieto dell'Autorita', si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.

[4]Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 266.

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 298/1985

    Illegittimità dichiarata
    13 novembre 1985

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 668 cod. pen., sollevata in quanto punisce i soli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione, in quanto tale questione è già stata dichiarata non fondata. - S. n. 238/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 668 c.p. · Art. 25 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 238/1985

    Illegittimità dichiarata
    14 ottobre 1985

    Dal fatto che l'art. 668 cod. pen. punisce solo gli spettacoli teatrali e cinematografici abusivi e non anche le stesse rappresentazioni se divulgate per mezzo di televisione, non può farsi discendere una violazione dell'art. 3 Cost. in quanto la disciplina di un solo mezzo di comunicazione non può elevarsi a modello della regolamentazione degli altri. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 668 cod. pen., in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. nn. 42/1977, 168/1982 e 169/1985.

    Art. 3 cost. · Art. 668 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 12 gennaio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2016 al 12 gennaio 2018. 1 parola tolta, 20 parole aggiunte.

Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in pubblico tolto: pellicole aggiunto: opere cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell'Autorita' aggiunto: o non sottoposte a classificazione o senza rispettare la classificazione verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art668 · fonte del testo

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