Art. 1 — Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ((, nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila)). La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' cosi' determinata:

  • a)da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
  • b)da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
  • c)da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000. Se per le violazioni previste dal comma 1 e' prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta e' pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non puo', in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 ne' superiore a euro 50.000.

Testo vigente dal 30 luglio 2020

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26715/2025

    3 ottobre 2025

    In tema di depenalizzazione del reato di guida senza patente, non può essere assoggettato alle sanzioni amministrative introdotte dall'art. 1, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 8 del 2016, per fatti commessi prima della sua entrata in vigore, chi, a tale data, sia stato già condannato sentenza o con decreto divenuti irrevocabili per la contravvenzione di cui all'art. 116, comma 15, c.d.s., ciò in quanto, non rientrando tale ipotesi tra quelle per cui è stata dettata la disciplina transitoria di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 8 del 2016, si applica la regola ermeneutica di carattere generale secondo cui non sono in linea di principio applicabili le sanzioni amministrative a fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge depenalizzatrice, alla luce del principio di legalità, enunciato dall'art. 1 della l.n. 689 del 1981.

    Art. 1 · Art. 1 Modifiche al sistema penale · Art. 2 c.p. · Art. 116 c.d.s.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 49 ↗

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 154/2025

    Questione infondata
    21 ottobre 2025

    La previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante deve quindi svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l’oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall’altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega. (Precedenti: S. 36/2025 - mass. 46710; S. 129/2024 - mass. 46347; S. 166/2023 - mass. 45764; S. 96/2020 - mass. 43352).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 2, e, in via consequenziale, dell’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui, la prima delle due disposizioni – dopo aver disposto, al primo periodo, che la depenalizzazione dei reati puniti con sola pena pecuniaria, prevista dal comma 1, si applica anche ai reati che nelle ipotesi aggravate sono puniti con pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria – soggiunge, al secondo periodo, che in tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato, mentre la seconda stabilisce che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi da tale decreto legislativo prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva e sottratte alla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato. La questione – sollevata con riferimento a tutti i reati rientranti nell’ambito applicativo della norma censurata o, in subordine, in relazione al solo reato di guida senza patente, ex art. 116, comma 15, cod. strada – non comporta la violazione della legge di delegazione n. 67 del 2014. Quest’ultima persegue infatti l’obiettivo di deflazionare il sistema penale, sostanziale e processuale, in ossequio ai principi di frammentarietà, offensività e sussidiarietà della sanzione criminale, mediante la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di figure criminose, selezionate con due tecniche distinte: da un lato, la c.d. depenalizzazione “cieca” – ossia mediante una clausola generale –, dall’altro tramite l’elencazione “nominativa” di ulteriori fattispecie attratte nell’operazione. Con l’art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016 il legislatore delegato ha dato dunque attuazione alla delega relativa proprio alla depenalizzazione “cieca”, recependo, sul punto, le indicazioni della Commissione di studio costituita nel 2014. Nell’operare in tale direzione, il legislatore delegato ha lasciato, tuttavia, doverosamente ferma la rilevanza penale delle fattispecie aggravate dei reati di cui si discute, per le quali la normativa allora vigente prevedeva, in ragione del più accentuato disvalore del fatto, anche o soltanto la pena della reclusione o dell’arresto. La trasformazione di tali ipotesi aggravate in fattispecie autonome di reato rappresenta, d’altro canto, un portato ineludibile della soluzione adottata, non potendo le vecchie aggravanti sopravvivere come tali una volta venuta meno la rilevanza penale della fattispecie base. Ciò vale a escludere altresì la fondatezza del sospetto di illegittimità costituzionale della disposizione censurata avanzato in via subordinata, con riferimento al solo reato di guida senza patente, di cui all’art. 116, comma 15, cod. strada. Così come cade, automaticamente, anche la censura mossa in via consequenziale alla disposizione di coordinamento di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 8 del 2016, in forza della quale, quando le ipotesi aggravate escluse dalla depenalizzazione si basano sulla recidiva, come nel caso della guida senza patente con recidiva nel biennio, per recidiva deve intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato). (Precedenti: S. 81/2025 - mass. 46750; S. 88/2024 - mass. 46097).

    Art. 1 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 5 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 88/2024

    Questione infondata
    14 maggio 2024

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, sez. prima penale, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, che esclude dalla depenalizzazione disposta dal comma 1, tra l’altro, il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato (art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998). Nel prevedere la trasformazione in illeciti amministrativi di un insieme di reati, il legislatore delegante (con legge n. 67 del 2014) ha fatto ricorso, al fine della loro individuazione, a due criteri selettivi: quello della c.d. depenalizzazione “cieca” (art. 2, comma 2, lettera a), e quello che indica nominatim numerose fattispecie di reato contemplate sia dal codice penale che dalla legislazione speciale (lettere da b a d della stessa disposizione). È così evidente che, dal punto di vista normativo, la sedes materiae in cui deve essere considerato, al fine di valutare il possibile contrasto con l’art. 76 Cost., il problema della mancata abrogazione e trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui al citato art. 10-bis non è più la c.d. depenalizzazione “cieca”, evocato dal rimettente come norma interposta, bensì quella nominativa.

    Art. 1 Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost. · Art. 1 Disposizioni in materia di depenalizzazione

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 64/2019

    Questione inammissibile
    21 marzo 2019

    Ove il dispositivo dell'ordinanza di rimessione sia affetto da evidenti errori materiali, che lo rendano del tutto non pertinente all'oggetto della censura, le disposizioni denunciate e i parametri di riferimento possono essere desunti dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza stessa. (Nel caso di specie, essendo erroneamente censurato nel dispositivo l'art. "139, comma 1, 3, 6" in riferimento agli "artt. 2, 3, 24, 32, 76, 117" Cost., la Corte costituzionale ha desunto dalla motivazione che sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 8 del 2016, in riferimento all'art. 76 Cost.).

    Art. 1 Disposizioni in materia di depenalizzazione · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili · Art. 76 cost. · Art. 2 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2016 al 30 luglio 2020. 28 parole aggiunte.

… si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286aggiunto: , nonche' ai reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' superiore a euro diecimila. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e' cosi' determinata:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-01-15;8~art1 · fonte del testo

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