Art. 726 c.p. — Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. 322

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

322

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309»".

Testo vigente dal 21 aprile 2022

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 95/2022

    Ha colpito questo articolo
    14 aprile 2022

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 726 cod. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziché «da euro 51 a euro 309». La verifica della proporzionalità della cornice edittale censurata dal Giudice di pace di Sondrio - relativa a condotte certamente in grado di ingenerare molestia e fastidio, ma altrettanto indubbiamente di disvalore limitato, risolvendosi in definitiva in una espressione di trascuratezza rispetto alle regole di buona educazione proprie di una civile convivenza - fa sì che la sanzione prevista appaia manifestamente sproporzionata, sol che la si confronti con quelle comminate, ad esempio, per illeciti amministrativi di assai frequente realizzazione come quelli previsti in materia di circolazione stradale. L'eccessività del minimo indicato si coglie agevolmente anche nel confronto con lo specifico trattamento sanzionatorio oggi previsto per gli atti osceni, illecito da sempre considerato in rapporto di gravità maggiore - perché comprende condotte connotate da gravità tutt'altro che trascurabile, come in particolare gli atti esibizionistici, i quali sono spesso percepiti dalla persona che ne sia involontariamente spettatrice come atti aggressivi - rispetto a quello, fenomenologicamente contiguo, di atti contrari alla pubblica decenza. Accertato il vulnus al principio di proporzionalità della pena, è possibile ricondurre a legalità costituzionale la disposizione censurata, mediante la soluzione "costituzionalmente adeguata", stabilita dalla cornice edittale per la peculiare ipotesi di atti osceni realizzati per colpa. Per quanto, infatti, la condotta di tale illecito sia caratterizzata, dal punto di vista materiale, dal necessario coinvolgimento della sfera sessuale da parte dell'agente, estranea agli atti contrari alla pubblica decenza, la natura meramente colposa della condotta esclude in radice quella dimensione aggressiva posseduta, invece, dagli atti sessuali deliberatamente compiuti in pubblico. Né tale conclusione potrebbe essere inficiata dall'obiezione per cui l'illecito di atti contrari alla pubblica decenza comprende anche condotte dolose. Rispetto infatti alla generalità degli illeciti amministrativi, come accade anche per le contravvenzioni, il fuoco del disvalore del fatto non risiede nel peculiare atteggiarsi dell'elemento soggettivo (che rileva normalmente soltanto quale criterio di quantificazione della sanzione), bensì nella materialità della condotta, e in particolare nella sua oggettiva dimensione di offensività per gli interessi protetti dalla norma. Offensività che pare, per l'appunto, non distante da quella caratteristica dell'illecito di atti osceni, allorché compiuto meramente per colpa. Resta ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di individuare altra e in ipotesi più congrua cornice sanzionatoria, purché nel rispetto del principio di proporzionalità tra gravità dell'illecito e severità della sanzione, che risulta invece macroscopicamente violato dalla disposizione qui esaminata.

    Art. 726 c.p. · Art. 2 Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 aprile 2022

Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 2016 al 21 aprile 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 14 aprile 2022, n. 95 (in G.U. 1ª s.s. 20/4/2022, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 726 del codice penale, come sostituito dall'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria «da euro 5.000 a euro 10.000» anziche' «da euro 51 a euro 309»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art726 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari