Art. 32 — Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali e' prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Testo vigente dal 30 novembre 1981

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art32 · fonte del testo

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