Art. 54 — Sostituzione dell'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 69 (Atti compiuti tra i coniugi). - Gli atti previsti dall'articolo 67, compiuti tra coniugi nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale e quelli a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale sono revocati se il coniuge non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del coniuge fallito.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art54 · fonte del testo

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