Art. 55 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 69 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 69-bis (Decadenza dall'azione). - Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
