Art. 9 — Sostituzione dell'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la facolta' di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
