Art. 53 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 67-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico affare). - Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della societa'. Il presupposto soggettivo dell'azione e' costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della societa'.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
