Art. 48 — Sostituzione dell'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 51 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 51 (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). - Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
