Art. 12 — Sostituzione dell'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 14 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento). - L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre anni, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
