Art. 1 — Sostituzione dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un'attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Ai fini del primo comma, non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivita' commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

  • a)hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a euro trecentomila;
  • b)hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a euro duecentomila. I limiti di cui alle lettere a) e b) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute nel periodo di riferimento.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 102/2011

    Questione inammissibile
    24 marzo 2011

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 Cost., nella parte in cui non esclude dall'assoggettabilità a fallimento l'imprenditore individuale la cui impresa sia stata oggetto di una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi degli artt. 2- ter e ss. della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere); l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere carente nella descrizione della fattispecie, lascia anche intuire che l'eventuale assoggettamento della parte alla procedura concorsuale costituirebbe essenzialmente frutto, nella specie, di un inconveniente di fatto, conseguente solo alla mancata cancellazione dell'impresa dal relativo registro, senza che il rimettente dubiti dell'ammissibilità di siffatta cancellazione successivamente all'instaurazione della procedura di prevenzione. Sulla manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per carente descrizione della fattispecie, v., di recente, le ordinanze nn. 63 e 65 del 2011. Sulla impossibilità di configurare un vizio di legittimità costituzionale in presenza di meri inconvenienti di fatto derivanti dall'applicazione della norma in questione, v., tra le altre, la sentenza n. 298 del 2009 e l'ordinanza n. 109 del 2010.

    Art. 1 fallimento · Art. 1 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 · Art. 1 Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art1 · fonte del testo

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