Art. 67 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 80-bis (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, primo comma, n. 1).".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
