Art. 113 — Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma la parola: "70" e' sostituita dalla seguente: "67-bis";
  • b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art113 · fonte del testo

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