Art. 113 — Modifiche all'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 123 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma la parola: "70" e' sostituita dalla seguente: "67-bis";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 69, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura del fallimento.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
