Art. 69 — Integrazioni al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Dopo l'articolo 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' inserito il seguente: "Art. 83-bis (Clausola arbitrale). - Se il contratto in cui e' contenuta una clausola compromissoria e' sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non puo' essere proseguito.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
