Art. 126 — Sostituzione dell'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 139 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 139 (Provvedimenti conseguenti alla riapertura). - La sentenza che riapre la procedura a norma degli articoli 137 e 138 provvede ai sensi dell'articolo 121.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
