Art. 123 — Modifiche all'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 136 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "nella sentenza" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto";
- b)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalita' del concordato.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
