Art. 127 — Sostituzione dell'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 141 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 141 (Nuova proposta di concordato). - Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente e' ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non puo' tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a cio' destinata non sono depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non sono prestate garanzie equivalenti.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
