Art. 124 — Sostituzione dell'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse non vengono costituite in conformita' del concordato o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato e dal decreto di omologazione, il curatore e il comitato dei creditori devono riferirne al tribunale. Questo procede a norma dell'articolo 26 sesto, settimo e ottavo comma. Al procedimento partecipa anche l'eventuale garante. Nello stesso modo provvede il tribunale su ricorso di uno o piu' creditori o anche d'ufficio. Il decreto che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutivo. Il decreto e' reclamabile ai sensi dell'articolo 131. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art124 · fonte del testo

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