Art. 139 — Sostituzione dell'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 156 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 156 (Patrimonio destinato incapiente; violazione delle regole di separatezza). - Se a seguito del fallimento della societa' o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato e' incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della societa' in quanto compatibili. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo del fallimento della societa' nei casi di responsabilita' sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447-quinquies, terzo e quarto comma, del codice civile. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o piu' patrimoni destinati costituiti dalla societa' e il patrimonio della societa' medesima, il curatore puo' agire in responsabilita' contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della societa' ai sensi dell'articolo 146.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
