Art. 116 — Sostituzione dell'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art116 · fonte del testo

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