Art. 116 — Sostituzione dell'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
L'articolo 126 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 126 (Concordato nel caso di numerosi creditori). - Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato puo' autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziche' con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o piu' quotidiani a diffusione nazionale o locale.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
