Art. 121 — Sostituzione dell'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 131 del regio decreto n. 267 del 1942 e' sostituito dal seguente: "Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo e' proposto con ricorso da depositare presso la cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del decreto. Il presidente designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti entro sessanta giorni dal deposito, assegnando al ricorrente un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dalla comunicazione del decreto per la notifica del ricorso e del decreto al curatore e alle altre parti; assegna altresi' alle parti resistenti termine perentorio per il deposito di memorie non inferiore a trenta giorni. Il curatore da' immediata notizia agli altri creditori del deposito del reclamo e dell'udienza fissata. All'udienza il collegio, nel contraddittorio delle parti, assunte anche d'ufficio tutte le informazioni e le prove necessarie, provvede con decreto motivato. Il decreto, comunicato al debitore e pubblicato a norma dell'articolo 17, puo' essere impugnato entro il termine di trenta giorni avanti la corte di cassazione.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art121 · fonte del testo

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