Art. 15 — Sostituzione dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del codice di procedura civile al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall'articolo 15, ed e' comunicata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata aperta. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 87/2008

    Altra decisione
    4 aprile 2008

    riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Udine e al Tribunale ordinario di Pescara. Così deciso in Roma, presso la sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 marzo 2008. F.to: Franco BILE, Presidente Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 4 aprile 2008. Il Direttore de…

    Art. 15 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 47 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 128 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali · Art. 129 Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art15 · fonte del testo

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