Art. 125 — Modifiche all'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "Nessun'altra azione di nullita' e' ammessa" sono sostituite dalle seguenti: "Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Il decreto che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutivo. Esso e' reclamabile ai sensi dell'articolo 131.";
- c)il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
