Art. 111 — Modifiche all'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al secondo comma, le parole: "non soggetta a gravame" sono soppresse;
  • b)al secondo comma, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 16, eventualmente abbreviandoli non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nel fallimento chiuso possono chiedere la conferma del provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.";
  • c)dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "La sentenza puo' essere appellata a norma dell'articolo 18.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art111 · fonte del testo