Art. 49 — Modifiche all'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
