Art. 108 — Modifiche all'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, numero 1), le parole: "nei termini stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "nel termine stabilito";
  • b)al primo comma, numero 2), le parole: "il compenso del curatore e le spese di procedura" sono sostituite dalle seguenti: "tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione";
  • c)al primo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: "4) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere, accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33.";
  • d)dopo il primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente: "Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della procedura di fallimento della societa' determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 147, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di fallimento come imprenditore individuale.".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art108 · fonte del testo

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