Art. 112 — Modifiche all'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 122 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del Capo V.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
