Art. 136 — Modifiche all'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 153 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma sono soppresse le parole: "Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'articolo 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.";
- b)il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 26.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
