Art. 65 — Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento";
  • b)al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il credito e' regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).".

Testo vigente dal 16 gennaio 2006

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-09;5~art65 · fonte del testo

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