Art. 65 — Modifiche all'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, le parole: "il giorno della dichiarazione di fallimento" sono sostituite dalle seguenti: "dal giorno della dichiarazione di fallimento";
- b)al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e il credito e' regolato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1).".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
