Art. 110 — Modifiche all'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 120 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' sostituito dai seguenti: "Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dal fallimento non possono essere proseguite. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 142 e seguenti. Il decreto o la sentenza con la quale il credito e' stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.".
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
