Art. 8 — Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;
- b)al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;
- c)nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.». All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «debiti» e' sostituita dalla seguente: «crediti». All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il secondo comma e' abrogato;
- b)nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
- c)al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».
Testo vigente dal 16 ottobre 2007
